Accertamento fiscale: quando è inesistente?
Gli avvisi di accertamento non possono essere notificati ai contribuenti tramite posta elettronica certificata (PEC) dall’Agenzia delle Entrate. Il focus sull’Accertamento fiscale.
Tutti gli accertamenti fiscali ricevuti in questa modalità, quindi, sono impugnabili in qualsiasi momento e sono da considerarsi nulli. Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con una recente sentenza. Si tratta di un “vizio” che rende l’accertamento fiscale inviato e ricevuto tramite posta elettronica certificata inesistente. Infatti, secondo i Giudici la PEC non è contemplata dalla legge come modalità di notifica idonea per le notificazioni fiscali e altri tipi di provvedimento impositivo. La Commissione Tributaria, quindi, in mancanza di una norma, si trova sempre costretta ad annullare l’atto, o meglio, a riconoscere la sua effettiva inesistenza. Nemmeno se il contribuente riconosce la ricezione dell’Accertamento fiscale vale a sanare il vizio. Già in passato su un caso simile, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha giudicato la notifica di accertamento fiscale tramite PEC “indubbiamente fuori da ogni ipotesi di schema legale”, tanto che, come detto, “non può parlarsi di notificazione meramente nulla quanto piuttosto di notificazione del tutto inesistente” e “vizio radicale del procedimento notificatorio insuscettibile di sanatoria” e per le Cartelle esattoriali: nulle anche quelle? Discorso in parte diverso per quanto riguarda le cartelle di pagamento. La cartella esattoriale di Equitalia, infatti, può essere spedita tramite posta elettronica certificata quando il contribuente è un professionista, una ditta, una società o un imprenditore.Negli altri casi restanti, ossia quando il contribuente è una persona fisica senza partita IVA, è il giudice a decidere della validità della cartella. Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la recente sentenza num. 3700 del 22 giugno 2016.