L’AVVISO DI ACCERTAMENTO: NATURA GIURIDICA
Il procedimento amministrativo di applicazione delle imposte sfocia in un provvedimento che la legge chiama << AVVISO DI ACCERTAMENTO >> .
L’ Avviso di Accertamento è un provvedimento vincolato, in quanto nel nostro sistema esiste il principio di legalità espresso dall’art. 23 della Cost., secondo cui << nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge>>.
L’amministrazione finanziaria, deve emanare l’avviso di accertamento con contenuti prestabiliti dalla legge. All’ufficio non è data alcuna possibilità di scelte discrezionali: non deve decidere se emanare l’atto, che contenuto dargli, ecc., perché è già tutto predeterminato dalla legge.
L’avviso di accertamento viene denominato anche << atto d’imposizione>> : con questa espressione si vuole mettere in rilievo che, con questo atto, l’ufficio fiscale impone unilateralmente l‘obbligazione tributaria al contribuente.
AVVISO DI ACCERTAMENTO, I REQUISITI
Ma quali sono i requisiti?
Il potere di emettere avvisi di accertamento è sottoposto ad una serie di regole che ne condizionano la sua validità: queste regole riguardano la competenza ad emettere l’atto, il contenuto, il destinatario, il termine entro cui l’atto deve essere notificato, le modalità della notificazione, ecc..
La violazione di tali regole rende l’avviso invalido (illegittimo o inesistente, dipende dai casi).
Il contenuto dell’avviso di accertamento si compone di due parti: dispositivo e motivazione.
Il dispositivo dell’avviso di accertamento non è uniforme per tutte le imposte.
Dobbiamo perciò distinguere:
A) IMPOSTE SUI REDDITI
La legge prescrive che l’avviso di accertamento << deve recare l’indicazione dell’imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute d’acconto e dei crediti di imposta>>.
È essenziale soltanto la determinazione dell’imponibile; ci sono, infatti, ipotesi in cui l’atto non va oltre tale determinazione.
B) IVA
Il contenuto dell’avviso di accertamento si discosta dall’avviso riguardante altre imposte perché può contenere, oltre alla nuova determinazione dell’imposta dovuta, anche una nuova determinazione dell’imposta detraibile. L’ufficio, con la rettifica della dichiarazione, determina il quantum delle varie operazioni, traendone le conseguenze del caso in ordine all’imposta dovuta sulle operazioni attive all’imposta detraibile e quindi alla somma riscuotibile o rimborsabile. Si esclude un accertamento che riguardi soltanto l’imponibile.
C) IMPOSTA DI REGISTRO
In questo caso si stabilisce il valore venale dei beni o diritti ( ad es. immobili, aziende) sui quali deve essere applicato il tributo, cui si aggiunge la liquidazione dell’imposta, gli interessi e le sanzioni. L’ art 52 del T.U. del registro dispone che tale atto << deve contenere l’indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, l’indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, non che dell’imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso >>.
L’avviso di accertamento, come tutti i provvedimenti amministrativi, deve essere motivato. L’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, indicando << i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria >>. È inoltre previsto che << se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama >>. L’obbligo di motivazione non riguarda soltanto l’avviso di accertamento, ma tutti gli atti dell’amministrazione finanziaria.
Tutti gli atti devono tassativamente indicare:
L’ufficio presso il quale è possibile ottenere le informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato, oltre che il responsabile del procedimento;
L’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, anche nel merito, dell’atto in sede di autotutela;
Le modalità, il termine e l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa presso cui è possibile ricorrere. A ciò deve essere aggiunto che, nelle singole leggi d’imposta vi sono specifiche disposizioni sulla motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria.
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