Strada allagata – chi risarcisce i danni alle auto?
È sempre più di frequente, a seguito di importanti eventi climatici mal gestiti da parte degli organi preposti a tale scopo, vi siano ingenti danni alle cose ed, in particolare, alle autovetture che finiscono sott’acqua. Infatti, la trascuratezza delle amministrazioni comunali alla manutenzione delle strade e dei vari dispositivi di deflusso delle acque piovane (canali, ecc), ha fatto sì che negli ultimi anni si sia assistito ad innalzamenti anche di alcuni metri del livello dell’acqua su acluni tratti stradali e vedere numerose automobili sommerse dall’acqua o dal fango che, nella migliore delle ipotesi, hanno riportato danni quantificabili in migliaia di euro. Chi è il soggetto, pubblico o privato, responsabile? A chi spetta risarcire il danno? Intanto occorre precisare che l’assicurazione dell’auto non paga, escluso il caso di una copertura di polizza specifica per eventi catastrofici (in pratica mai compresa nei normali contratti RCA). Rivolgiamo allora l’attenzione alla possibilità di individuare una responsabilità delle amministrazioni comunali e provinciali, ed in genere agli enti proprietari / custodi delle strade, e valutare quali sono i caratteri tipici dai quali dedurre un diritto, da parte dell’utente della strada, ad esser risarcito per i danni subiti al proprio automezzo. Esclusa la ipotesi del caso fortuito (cioè un evento inatteso, improvviso e fuori misura), è molto comune la possibilità che una concausa determinante l’evento allagamento strada/danno alle auto, oltre alla abbondante pioggia od alla esondazione di un torrente, stia proprio nella mala gestio della amministrazione, per omessa manutenzione, gestione e pulizia delle strade e/o dei canali di deflusso delle acque reflue e dei fiumi, delle loro pertinenze e delle attrezzature, impianti e servizi necessari a garantire una normale efficienza delle strade ed un utilizzo in condizioni di sicurezza per l’utente normale, nella mancanza di segnalazione sul pericolo di allagamento, od anche sulla semplice omessa vigilanza sulle imprese alle quali l’ente, come generalmente avviene, aveva affidato in gestione la manutenzione del tratto stradale in questione o, ad esempio, dei canali di bonifica o del fiume. IN SOSTANZA se per il proprietario dell’auto finita sott’acqua è possibile individuare un elemento determinante dell’allagamento del tratto stradale nella mancanza o nel cattivo funzionamento di un normale sistema di smaltimento delle acque reflue ovvero della condizione di abbandono dei canali/fiumi dai quali è originata la inondazione, allora chi deve risarcire il danno è l’ente proprietario della strada o del sistema idrico canalare/fluviale.