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Quali sono le differenze tra società semplice e società in nome collettivo

Sara Mascitti > News  > Quali sono le differenze tra società semplice e società in nome collettivo

Quali sono le differenze tra società semplice e società in nome collettivo

Sebbene abbiano una disciplina simile, ci sono alcune importanti differenze tra le due tipologie
Nell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana, la società in nome collettivo (o S.n.c.) è un tipo di società di persone disciplinato dagli artt. 2291-2312 del codice civile in cui tutti i soci rispondono solidalmente, illimitatamente, personalmente e sussidiariamente per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.).
Ha normalmente ad oggetto l’esercizio delle attività commerciali di dimensioni medio-piccole, è tenuta all’iscrizione nel registro delle imprese, alla tenuta delle scritture contabili e può essere sottoposta a procedura di fallimento.
Il codice distingue due tipi di società in nome collettivo:
la “società in nome collettivo regolare” che si ha quando la società sia iscritta nel registro delle imprese. In tal caso l’atto costitutivo della società deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
la “società in nome collettivo irregolare”, che si ha quando la società non è iscritta nel registro delle imprese.
Quali sono le principali differenze tra la ss e la  snc:
-Il patto di limitazione della responsabilità non è mai efficace verso i terzi, ma vale tra i soci.
-Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore (art. 2305 c.c.).
-Nella s.n.c. ci sono alcune norme che tutelano il patrimonio della società mentre nella s.s. non è prevista una tutela dell’integrità del patrimonio sociale.
-Nella s.n.c. la legge dispone quali elementi essenziali devono essere presenti nel contratto.
-In caso di fallimento la s.n.c fallisce e anche i soci a differenza della s.s che non fallisce.
-La s.n.c. può svolgere attività di natura commerciale, la società semplice non può svolgere attività commerciale.
-Le scritture contabili nella s.s non sono obbligatorie a differenza della s.n.c.
AVVERTENZA: I CONTENUTI DI QUESTA PAGINA SI RIFERISCONO A FATTISPECIE GENERALI E NON POSSONO IN ALCUN MODO SOSTITUIRE IL LAVORO DI UN PROFESSIONISTA QUALIFICATO. PER OTTENERE UN PARERE LEGALE IN ORDINE ALLA QUESTIONE GIURIDICA CHE INTERESSA È POSSIBILE RICHIEDERE UNA CONSULENZA LEGALE ON-LINE OPPURE FISSARE UN APPUNTAMENTO PER UN PARERE TECNICO. GLI AUTORI DECLINANO OGNI RESPONSABILITÀ PER ERRORI OD OMISSIONI, NONCHÉ PER UN UTILIZZO IMPROPRIO O NON AGGIORNATO DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL SITO.

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