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Agevolazioni PRIMA CASA: istruzioni per l’uso

Sara Mascitti > News  > Agevolazioni PRIMA CASA: istruzioni per l’uso

Agevolazioni PRIMA CASA: istruzioni per l’uso

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Si può rinunciare alle agevolazioni per la “prima casa” di cui si è usufruito? Quali sono le sanzioni per i “furbetti”? Come sopravvivere all’Agenzia delle Entrate

Il Fisco si ammorbidisce sull’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”: è quanto si deduce dall’atteggiamento dell’agenzia delle Entrate su:

 

    1. l’acquirente che non trasferisce la propria residenza entro i 18 mesi nel comune dove ha acquistato la “prima casa” (fa fede la data di inoltro della richiesta di cambio di residenza);

 

    1. l’acquirente che vende, prima di cinque anni, la prima casa e non ne compra una nuova entro un anno dalla vendita.

 

In passato in questi casi veniva emessa una sanzione (oltre al recupero delle somme risparmiate con e agevolazioni), oggi invece il contribuente trova un clima più tollerante. Da una parte è merito della risoluzione n. 105/E del 31 ottobre 2011 (Agenzia delle Entrate), in forza della quale non è sanzionabile (ma solo soggetto al recupero della differenza d’imposta) il contribuente che rinuncia al trasferimento della propria residenza nei 18 mesi posteriori al rogito d’acquisto; dall’altra la risoluzione n. 112/E del 27 dicembre 2012 (Agenzia delle Entrate), che allo stesso modo non sanziona il contribuente che, vendendo la casa prima dei cinque anni, rinunci a comprare una nuova abitazione principale. In entrambi i casi, se la rinuncia è fatta dopo il termine prescritto dalla legge (cioè il diciottesimo mese dopo l’acquisto; oppure l’anno dopo la vendita) al contribuente è concesso il ravvedimento operoso, con il quale si ottiene un notevole abbattimento della sanzione del 30% (da applicare alla differenza tra l’imposta calcolata con il metodo ordinario e quella versata con il calcolo conseguente all’agevolazione). Resta fermo il punto del beneficio fiscale:  chi ha domandato l’agevolazione “prima casa” non può rinunciare, pensiamo al caso di chi intendendo acquistare una nuova casa il cui valore sia maggiore di quello tassato in precedenza, volentieri rinuncerebbe al beneficio ottenuto in passato per avvalersene poi (con maggior vantaggio) in sede di nuovo acquisto. Per esempio, se sia stata acquistata, nel 2007, una “prima casa”, venduta da un privato, del valore di euro 80mila (pagando una imposta di registro di euro 2.400) e oggi si voglia acquistare un’altra casa, venduta da un costruttore, per il prezzo di euro 300mila, sarebbe conveniente, se fosse possibile, rinunciare all’agevolazione ottenuta nel 2007 (e quindi scontare l’intera imposta dell’importo appena superiore a euro 8mila) per ottenere il beneficio dell’Iva al 4 per cento sull’acquisto della nuova casa più costosa (e quindi versare Iva “prima casa” per euro 12mila) evitando quindi la tassazione “piena” del nuovo acquisto (e cioè il maggior importo “pieno” di euro 30mila). Tuttavia la Corte di Cassazione (sentenza n. 9607 del 21 luglio 2000; sentenza n. 8784 del 28 giugno 2000, n. 8784; sentenza n. 229 del 10 gennaio 2003) su questa materia non concede spazio, stabilendo che quando il rapporto tributario è definito, esaurendo i propri effetti non è più modificabile. Viceversa se fosse ammessa questa rinuncia, si finirebbe con consentire qualcosa non previsto dalla legge.

AVVERTENZA: I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il lavoro di un professionista qualificato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza legale on-line oppure fissare un appuntamento  per un parere tecnico. Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle informazioni contenute nel sito.