Tenuità del fatto: come funziona?
La nuova disciplina della particolare tenuità del fatto e la non punibilità si applica a moltissimi reati del nostro ordinamento. Ma come si fa ad applicare?
A quali reati si applica? La disciplina si applica a quei reati per i quali è prevista:
– la sola pena pecuniaria
– la pena detentiva non superiore a cinque anni
Le pene possono essere distinte o congiunte. Vi sono poi dei criteri da valutare: la modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo, la mancanza di abitualità nel comportamento dell’offensore. In quali casi è esclusa la tenuità del fatto? Nei casi in cui la condotta è caratterizzata da crudeltà, da motivi abietti o futili, oppure in danno di animali, o ancora con sevizie, nei confronti di persona con minor possibilità di difesa, se vi sono state conseguenze gravi. È esclusa anche quando, appunto, il comportamento dell’agente sia abituale. Chi verifica se ricorrono le condizioni per l’applicazione della disciplina di tenuità del fatto? Il Pubblico Ministero che, effettuate le verifiche, deve chiedere l’archiviazione. La legge, art. 131 bis, infatti, non lascia margini di dubbio, afferma espressamente che “la punibilità è esclusa”. Diversamente il legislatore avrebbe detto “la punibilità può essere esclusa”, lasciando aperta la scelta di non escluderla. Quindi si avvisa l’imputato e la parte offesa.A questo punto il Giudice deve sentire le parti solo in alcuni casi (se è stato espresso il dissenso sulla richiesta di archiviazione e proposta opposizione). La decisione è poi pronunciata con ordinanza. In mancanza di opposizione, il Giudice si pronuncia con decreto. Resta salva la facoltà per il Giudice di rigettare la richiesta di archiviazione e di proseguire fissando l’udienza (si sensi dell’art. 409 c.p.p.)