Avviso di accertamento su omessa dichiarazione del canone di locazione: come funziona?
Il caso è quello di una notifica di un avviso di accertamento 41/bis su omessa dichiarazione del canone di locazione. Il contratto era stato terminato in anticipo, ma non era stata ancora notificata la risoluzione presso l’Agenzia delle Entrate. La risoluzione era avvenuta con raccomandata a mano.
AVVISO DI ACCERTAMENTO PARZIALE
A tal proposito, la Corte di Cassazione con sentenza n. 2633 del 2016 ha legittimato l’accertamento parziale ai sensi dell’articolo 41 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. La legittimazione è valida anche in presenza di elementi presuntivi, ovvero privi di elevato grado di certezza, ma che diano fondamento alla ritenuta esistenza di redditi non dichiarati. Questo vuol dire che, se l’avviso di accertamento notificato si fonda sulla presunzione di vigenza, anche successivamente tale avviso è legittimamente emesso.
Ci sono, però, alcuni chiarimenti da fare:
- con sentenza n. 22.588 dell’11 dicembre 2012, la Corte di Cassazione ha chiarito che un contratto risolto non è idoneo a spiegare effetti successivi alla risoluzione e quindi non può essere considerato fonte di reddito;
- con sentenza n. 21.984 del 28 ottobre 2015, la Corte di Cassazione ha ammesso il contribuente a fornire la prova contraria rispetto a quella delle Agenzie delle Entrate.
Viste le premesse, è evidente che per non avere imposte sui canoni di locazione successivi alla risoluzione dei contratti occorre impugnare alla Commissione tributaria provinciale che il contratto si è risolto consensualmente, indicando la data e fornendo una prova certa di essa.
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