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Bamboccioni? Tremate! Da oggi cambia tutto!

Sara Mascitti > News  > Bamboccioni? Tremate! Da oggi cambia tutto!

Bamboccioni? Tremate! Da oggi cambia tutto!

bamboccioni

La Cassazione si pronuncia su casi di scottante attualità, lo sanno tutti.

 

Questa volta lo fa su un tema che suscita l’interesse dei genitori di molti giovani studenti iscritti all’università, ma con scarso profitto.

 

Bamboccioni? Addio!

Protagonista della vicenda una mamma che, stanca di versare un assegno di mantenimento di circa 400 euro mensili ai figli, ormai maggiorenni e conviventi con il padre, decide di chiederne la revoca. Nonostante la possibilità data ad entrambi i figli, di proseguire gli studi, attraverso l’iscrizione all’università, i bamboccioni avevano dimostrato scarso interesse per lo studio. Gli anni passavano e la laurea tardava ad arrivare, così la mamma, stufa li porta in giudizio: nessuno dei due si era rivelato particolarmente brillante, da qui il soprannome, bamboccioni! Il primo figlio, iscritto al terzo anno di scienze biologiche aveva sostenuto soli quattro esami; mentre l’altro, ormai al quarto anno fuori corso in beni culturali, si era fermato a una dozzina, non raggiungeva nemmeno la metà degli esami totali cui avrebbe dovuto far fronte. La domanda della mamma veniva accolta dal tribunale, che revocava il suddetto contributo, ma scatenava il malcontento del marito, il quale, non entusiasta della decisione, decideva di adire la Cassazione. Il ricorso del “padre dei bamboccioni “ viene considerato infondato e rigettato dalla corte! Il mantenimento va revocato, così i giudici danno ragione alla madre e precisano che “il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa ove il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economicafin qui nulla di strano. Ma i giudici continuano e aggiungono che i c.d. bamboccioni non hanno diritto al mantenimento quando il genitore prova che “il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita” insomma quando il figlio dimostri scarsa volontà di fareDunque perde l’assegno di mantenimento da parte del genitore (oltre alla possibilità di un titolo di studio) chi decide di fare lo studente a vita: “un figlio, mostratosi irrispettoso avverso gli impegni economici dei propri genitori (in aggiunta separati fra loro!) per sostentarlo all’università, mostrando uno scarso interesse, oltre che rendimento, perde il diritto ad essere mantenuto”. Corte di Cassazione sentenza n. 1858\15.

AVVERTENZA: I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il lavoro di un professionista qualificato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza legale on-line oppure fissare un appuntamento  per un parere tecnico. Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle informazioni contenute nel sito.