Cartelle esattoriali il pagamento non è sempre dovuto
Non tutti (forse) sanno che la cartella esattoriale può essere annullata in alcuni casi
I casi sono determinati, si parla di vizi o difetti di notifica, insufficienza di motivazione, ecc. Vediamo alcune ipotesi di nullità delle cartelle esattoriali.
La notifica di una cartella esattoriale spesso crea preoccupazione e turbamento.
Prima di lasciarsi andare allo sconforto, e procedere al pagamento o alla richiesta di dilazione è bene sapere che è possibile valutare la sua legittimità: non tutte le cartelle sono legittime, alcune possono essere annullate!
A volte, basta pochissimo per dichiarare nulla una cartella esattoriale.
partiamo dal difetto più comune: la notifica
Tante le sentenze con cui la Corte di Cassazione ha espresso i requisiti di trasparenza che deve contenere una cartella esattoriale per essere considerata valida, indicando i vizi che rappresentano motivo di annullabilità del documento.
Infatti, fino a poco tempo fa, anche solo se la cartella esattoriale veniva consegnata nelle mani di terzi (vicini, parenti ecc.), il contribuente titolare del documento poteva richiedere l’annullabilità della cartella esattoriale.
Infatti la cartella esattoriale è nulla se non notificata direttamente all’intestatario, e in mancanza di raccomandata di avviso di avvenuta notifica.
Ma occorre fare attenzione, in quanto la normativa è sempre in evoluzione.
Cartella esattoriale vale se notificata da Poste Italiane attraverso il servizio “Seguimi”?
La cartella esattoriale notificata con il servizio dedicato di Poste Italiane “Seguimi” è nulla.
La normativa prevede che la cartella esattoriale venga notificata a mezzo del messo notificatore al domicilio fiscale del contribuente. In merito al servizio “Seguimi”, c’è proprio una ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 31479/2019, che ha dichiarato che l’attivazione inerente al servizio “Seguimi” di Poste Italiane, non attribuisce alcuna forma giuridica, affinché sia valida la notifica del documento.
Cartella esattoriale è nulla con la dicitura “sconosciuto all’indirizzo”?
Si, è possibile far dichiarare nulla la cartella esattoriale regolarmente notificata, quando il Fisco non ha trasmesso al contribuente l’atto di contestazione delle sanzioni. Nel corso di giudizio viene posta in fase di verifica la notifica apposta dall’ufficiale giudiziario, se riporta la dicitura “sconosciuto all’indirizzo”, la cartella è dichiarata nulla.
L’avviso di accertamento deve seguire la notifica nel domicilio fiscale del contribuente.
Se invece l’atto viene notificato nel luogo di residenza, oppure, nel caso in cui il messo notificatore non trova il contribuente all’indirizzo indicato nel documento e riporta la dicitura sopra indicata, la cartella è annullabile.
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