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Puoi difendere la tua casa dall’Amministrazione Finanziaria?

Sara Mascitti > News  > Puoi difendere la tua casa dall’Amministrazione Finanziaria?

Puoi difendere la tua casa dall’Amministrazione Finanziaria?

Che succede in caso di pignoramento immobiliare da parte dell’agenzia entrate riscossione?

In caso di pignoramento immobiliare della casa, è importantissimo verificare chi sia il creditore e l’importo del debito. Infatti, è stato introdotto nel nostro ordinamento [ Art. 76 D.P.R. 29.09.1973 n. 602] il divieto di pignorare la prima casa per l’agente della riscossione se non si è proprietari di altri immobili. Il veto, però, non opera per le così dette abitazioni di lusso. Per di più, anche se si hanno altri beni, il fisco non potrà sempre procedere all’espropriazione della casa. Su tale questione ci sono state molte sentenze e sono state fatte molte riforme e per capire quale di queste si applichi, in base al caso specifico, bisogna ripercorrerle brevemente.
Con una prima riforma [Art. 3 co. XL lett. b-bis) D.L. 30.09.2005 convertito con modificazioni dalla L. 02.12.2005 n. 248] entrata in vigore alla fine del 2005 [Art. 1 L. 02.12.2005 n. 248] la casa non poteva essere pignorata se il debito era inferiore ad euro 8.000,00.  Ma, visto che la legge ha effetto solo per il futuro e non per il passato [Art. 11 disp. prel.], il nuovo limite troverà applicazione solo per i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore. Ma c’è un particolare molto importante: per quanto riguarda i pignoramenti precedenti, l’esecuzione non potrà comunque più andare avanti poiché gli atti successivi al pignoramento sarebbero comunque contrari al divieto [Cass. sent. 27525 del 30.12.2014].
In ogni caso, molto spesso il pignoramento è preceduto da ipoteca iscritta dal fisco per impedire la vendita dell’immobile [Art. 77 D.P.R. 29.09.1973 n. 602]. Pertanto la riforma ha creato anche un ulteriore effetto: oltre che a non pignorare, il fisco non potrà iscrivere in virtù della predetta riforma [Cass. ord. 16110 del 28.06.2017]. Con il tempo il legislatore ha poi compreso l’importanza della prima casa ed ha modificato la disciplina esistente in favore del contribuente. Oggi non si potrà procedere al pignoramento se il debito è inferiore ad euro 120.000,00 [Art. 52 co. I lett. g) D.L. 21.06.2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 09.08.2013 n. 98].