Che diritti ha il bambino non ancora nato?
Vi siete mai chiesti se, e in che misura, esistono tutele giuridiche nei confronti di chi non sia ancora nato (ma è già nella pancia della mamma)? La legge si occupa di loro e, talvolta, anche di chi non è stato ancora concepito. Il Codice civile prevede il diritto di riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio in un momento successivo al concepimento, ma comunque prima della sua nascita. Si tratta di una particolare forma del diritto al riconoscimento dettata dall’esigenza di tutelare il nascituro in previsione di possibili eventi sfavorevoli (si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui sopraggiunga l’incapacità del genitore anche solo temporanea). Tale diritto si considera attribuito sotto la condizione della nascita. La legge inoltre riconosce al cosiddetto “nascituro”:
– la capacità di ereditare anche nei confronti dei concepiti al momento in cui si è aperta la successione;
– il diritto a “ricevere per testamento” da parte dei figli di un determinato soggetto vivente al tempo della morte del testatore, anche se non ancora concepiti.
Il diritto ad ereditare, da parte del “non ancora concepito”, può sorgere invece solo a seguito di testamento, mentre il “già concepito” può succedere in base a successione legittima. E’ ammessa anche la possibilità di donare in favore di chi non sia ancora nato. In tal caso vanno distinte due situazioni: se il beneficiario è già stato concepito, in tale ipotesi, poiché si presumono concepiti coloro la cui nascita intervenga entro trecento giorni dalla morte del soggetto della cui successione si tratta, la donazione avrà valore se la nascita avvenga entro tale termine, oltre il quale essa si considera nulla. Invece se il beneficiario, non è stato ancora concepito per la validità della donazione occorre che i genitori del beneficiario siano viventi al momento in cui la donazione viene effettuata. In entrambi i casi, la validità della donazione è subordinata alla nascita del bambino. Una volta che il bambino sia nato, è necessario che la donazione sia accettata dai genitori o da coloro che ne hanno la rappresentanza legale; tale accettazione non può essere revocata. Recentemente la corte di Cassazione ha riconosciuto a chi sia già stato concepito al momento del compimento di un fatto illecito e nato successivamente a questo, il diritto al risarcimento danni che si siano verificati in contemporanea alla nascita o posteriormente a questa. Quindi è previsto il diritto al risarcimento di tutti i danni che hanno una diretta e concreta incidenza sul nato, anche se conseguenti a fatti illeciti commessi nel periodo in cui il nascituro era solo concepito. Inoltre, in tema di responsabilità medica, sempre la Suprema Corte ha affermato l’esistenza di un vero e proprio diritto alla salute del nascituro. Il nascituro o concepito viene, infatti, riconosciuto come un soggetto dotato di personalità giuridica autonoma (se pur attenuata o parziale) in quanto titolare, in via diretta, di alcuni interessi personali quali il diritto alla vita e alla integrità psico-fisica. Ma, prima ancora che di diritto alla salute, può parlarsi anche di un diritto del bambino a venire al mondo? A riguardo è inevitabile il richiamo alla legge sull’interruzione volontaria di gravidanza, che si riferisce alla necessaria ipotesi in cui il concepimento sia già avvenuto; il diritto alla vita del nascituro riceve una tutela piena e autonoma dopo il quinto mese di gravidanza della madre. In particolare tra il quarto e il quinto mese, invece, l’interruzione è ammessa solo per ragioni di tipo terapeutico, quando cioè la gravidanza o il parto possano mettere in grave pericolo la vita della gestante o quando siano state accertate gravi anomalie o malformazioni del feto. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per i medici di rifiutare l’intervento, sollevando la c.d. obiezione di coscienza.