Coltivazione di cannabis “in casa” cosa si rischia?
Quali sono i rischi per la coltivazione di cannabis in casa? c’è una differenziazione per “l’uso domestico”?
Si può parlare di esclusione della punibilità del reato?
La coltivazione di cannabis ad uso esclusivamente domestico attenta la “pubblica salute”? In realtà già da tempo la Giurisprudenza non considera la coltivazione di cannabis o hashish di piccole dimensioni (o di esiguo numero) come ipotesi di reato. Ma andiamo per gradi. L’episodio vede protagonisti due imputati, P.N. e Pi.Gi., condannati per detenzione, spaccio e produzione di sostante stupefacenti. I due detenevano in casa due piante di canapa indiana, “riposte” accuratamente nell’armadio, fantasiosamente trasformato in serra, in poche parole una piccola coltivazione di cannabis. La difesa dei due, non solo si imperniava sull’utilizzo personale a cui erano destinate le piantine, ma anche sulla non offensività del comportamento tenuto dagli imputati. La coltivazione di piante destinate alla produzione di stupefacente, infatti, è ritenuta dalla Giurisprudenza condotta sempre punibile in quanto esclusa dall’ambito della detenzione finalizzata all’uso personale. Pertanto sanzionata solo in via amministrativa. La punibilità sul piano penale per una quantità minima di coltivazione di cannabis e produzione di marijuana, per conclamato uso personale, sarebbe da ritenersi eccessivamente rigorosa. La Corte di Cassazione affronta l’argomento operando la distinzione tra
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- reato di coltivazione di cannabis (che non può essere “direttamente ricollegato all’uso personale ed è punito di per sé in ragione del carattere di aumento della disponibilità e della possibilità di ulteriore diffusione”)
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- detenzione dello stupefacente (da ritenersi “strettamente collegata alla successiva destinazione della sostanza ed è qualificata da tale destinazione: pertanto è punibile solo quando è destinata all’uso di terzi. Se destinata, invece, all’uso personale, è prevista solo una sanzione amministrativa”).
È doverosa la necessaria, dunque, l’ offensività, perché si configuri una fattispecie di reato non basta il “semplice” pericolo, sarà pertanto la destinazione d’uso della sostanza stessa a decretare l’esistenza o meno della fattispecie di reato. “la condotta deve essere così trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l’aumento di disponibilità della droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione di essa.” La Corte continua dicendo “la assenza di capacità drogante della sostanza coltivata rende di per sé inoffensivo il reato nel caso concreto ed il rilievo che spetta al legislatore individuare una nozione di coltivazione che funga da discrimine tra condotte sanzionate penalmente e non.” Ritenuto esiguo il numero piantine di hashish detenuto dai due per ipotizzare l’intenzione vendita a terzi di quanto prodotto, e l’assenza di capacità drogante della sostanza coltivata, si comprova l’assenza di reato stante l’uso personale.