Come contestare un Testamento?
Come dimostrare che non si tratta di un testamento autentico? Fino a ieri c’erano due correnti di pensiero che viaggiavano parallele, oggi la Cassazione cambia il panorama e stravolge gli orientamenti, riprendendo una soluzione del 1951!
Innanzitutto bisogna chiarire che si tratta del cosiddetto testamento olografo, di cosa si tratta? È la forma più semplice, economica e pratica per “fare testamento”, senza Notaio e senza testimoni. È un documento scritto a mano dal testatore che contiene le sue volontà, senza particolari formule. La Corte di Cassazione, ha avuto modo di chiarire che per contestare un testamento (olografo) bisogna proporre al tribunale domanda di accertamento (in questo caso di accertamento negativo). Con la domanda si mira ad accertare che non si tratta di un testamento autentico e quindi le disposizioni che contiene In passato infatti c’era stato disaccordo tra i giudici sullo strumento a disposizione del cittadino per contestare la validità di un testamento. Gli orientamenti distonici espressi nel corso degli anni si possono così sintetizzare. Secondo un primo indirizzo, il testamento olografo, va considerato come una qualsiasi scrittura privata. Di conseguenza, chi intende contestarne l’autenticità deve disconoscere tale scrittura, mentre il soggetto che vuole far valere l’efficacia del testamento deve al contrario proporre l’istanza di verificazione, così ad esempio Cass. nn. 7475/2005, 26943/2008, 28637/ 2011. Per differente impostazione, altri giudici in passato hanno asserito che l’unico strumento per far accertare che il testamento non è genuino è la proposizione della cosiddetta querela di falso, disciplinata nel codice di procedura civile, artt. 221 e ss. cpc. Secondo tale corrente di pensiero il disconoscimento di una scrittura privata può provenire soltanto dal suo autore, per cui –trattandosi di testamento, quindi di volontà da eseguirsi dopo la morte dell’autore – questo strumento non si può utilizzare ( Cass. nn. 16362/03, 8272/ 2012). Le Sezioni Unite stravolgono oggi il panorama, e danno torto ad entrambi gli orientamenti, affermando un principio noto, già espresso in una sentenza che risale al 1951, precisamente la n. 1545 del 15 giugno 1951. La soluzione è la seguente: la parte che intenda contestare l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e su di essa, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava l’onere della relativa prova. Quindi chi asserisce che il testamento non è genuino deve darne prova. Così chiarisce che il testamento, proprio per la sua particolare funzione non può essere equiparato ad una qualsiasi scrittura. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 15/06/2015 n° 12307.