CONDOMINIO amministratore può modificare il verbale dopo l’assemblea?
Il verbale dell’assemblea condominiale deve essere redatto, corretto e chiuso necessariamente nel corso e alla presenza dell’assemblea condominiale?
Oppure si può redigerlo, correggerlo o modificarlo anche in assenza dell’organo collegiale?
In altre parole è sufficiente che il verbale riporti la sottoscrizione del Presidente e della Segretaria?
La Cassazione richiama quanto già espresso dalla precedente giurisprudenza secondo cui, in tema di condominio amministratore deve vigilare affinchè il verbale dell’assemblea condominiale rappresenti la descrizione di quanto è avvenuto in una determinata riunione e da esso devono risultare tutte le condizioni di validità della deliberazione, senza incertezze o dubbi, non essendo consentito fare ricorso a presunzioni per colmarne le lacune. Esso deve, contenere l’elenco nominativo dei partecipanti intervenuti (sia di persona che per delega), indicando i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, tale individuazione è qualificata come indispensabile. Il caso riguarda due condomini che impugnavano una delibera condominiale (tra l’altro) per assunti vizi relativi alla sua verbalizzazione, la quale era stata modificata in alcune indicazioni riguardanti la presenza e l’assenza di altri condomini successivamente alla chiusura dell’assemblea stessa. Un tema frequente in ambito di condominio Amministratore in primis coinvolto nella soluzione del quesito. Il Tribunale, respingeva la domanda di annullamento della delibera per assunti vizi formali, e dichiarava l’invalidità della stessa in ordine ad altri vizi sostanziali. In sede di appello da parte del Condominio la Corte rigettava ogni domanda proposta dagli originari attori, che venivano condannati alla restituzione della somma nel frattempo versata dal predetto Condominio. I due condomini adivano la Cassazione che infine respingeva il ricorso. La sentenza evidenzia i limiti e le condizioni in base a cui il verbale di assemblea condominiale può essere modificato a seguito dell’esaurimento delle operazioni assembleari. In concreto la correzione apportata nella copia del verbale assembleare consegnata ai ricorrenti non inficiava la validità della deliberazione assunta per la quale, eliminato l’errore materiale del computo dei millesimi e tenuto conto dell’effettiva partecipazione dei condomini presenti (anche per delega), era stato comunque raggiunto il quorum necessario. La Corte di legittimità ha stabilito che eventuali interventi correttivi meramente materiali apportati al verbale in epoca successiva alla chiusura dell’assemblea, su disposizione del Presidente e con l’esecuzione da parte del segretario, non comportano l’invalidità della relativa delibera allorquando le rettificazioni non abbiano inciso significativamente sull’assunzione della delibera stessa, nel senso che non l’abbiano, in ogni caso, fatta venir meno. In tema di condominio di edifici, al contrario deve considerarsi nulla la deliberazione assembleare che sia stata adottata dopo lo scioglimento dell’assemblea stessa e quindi dopo l’allontanamento di alcuni condomini, a seguito di riapertura del verbale non preceduta da una nuova e rituale convocazione, eseguita a norma dell’art. 66 disp. att. c.c., risultando violate in questo caso sia le disposizioni sulla convocazione dell’assemblea sia il principio della collegialità della deliberazione. Cassazione civile , sez. II, sentenza 31.03.2015 n° 6552.