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Il “contratto di convivenza”, due cuori e una capanna

Sara Mascitti > News  > Il “contratto di convivenza”, due cuori e una capanna

Il “contratto di convivenza”, due cuori e una capanna

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Contratto di convivenza: le coppie di fatto, anche omosessuali, avranno ora dunque una carta in più per tutelarsi.

Pur essendo ormai una realtà sociale pacificamente affermata e riconosciuta anche nel nostro Paese, la famiglia di fatto ( c.d. convivenza more uxorio) non gode delle stesse tutele rispetto a quella fondata sul matrimonio, i legami instaurati tra conviventi rimangono vincolanti solo sul piano morale e affettivo, rimessi quindi alla spontanea osservanza reciproca, fino alla cessazione del rapporto. Il Contratto di convivenza si presenta come uno strumento in grado di regolare gli aspetti patrimoniali di chi vive more uxorio, infatti i contratti non entrano nel merito del rapporto: la disciplina della convivenza spetta al legislatore, regolano solo la parte patrimoniale. Il contratto di convivenza, messo a punto dal Consiglio del notariato, è un accordo scritto con cui si definisce le regole dell’assetto patrimoniale dell’unione di fatto. «Si possono sottoscrivere in qualsiasi momento della convivenza – spiega il consigliere nazionale del Notariato, Domenico Cambareri – ma possono anche definire rapporti patrimoniali in caso di cessazione del rapporto, evitando discussioni e rivendicazioni al momento della rottura». Il Contratto di convivenza può disciplinare i diversi aspetti patrimoniali: i criteri di partecipazione alle spese comuni, i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza, le modalità d’uso della casa di residenza, la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza. Dal contratto di convivenza nascono veri e propri obblighi giuridici a carico della coppia che lo sottoscrive. E anche per quanto riguarda i figli sono ammissibili clausole per la definizione dei rapporti patrimoniali su mantenimento e istruzione. Sotto il profilo patrimoniale, il contratto di convivenza può stabilire:

 

    • come è attribuita la proprietà dei beni acquistati durante la convivenza (per esempio, può essere divisa al 50%)

 

    • come i due partner partecipano alle spese comuni, oppure all’attività lavorativa in casa e fuori casa

 

    • com’è utilizzata la casa dove i partner vivono (a prescindere che sia di proprietà di uno o entrambi i partner, o in affitto);

 

    • come definire dal punto di vista economico e patrimoniale l’eventuale separazione.

 

L’eventualità in cui uno dei due partner sia colpito da malattia fisica o disagio è un esempio utilizzato spesso nel dibattito pubblico sulle coppie di fatto, per mostrarne la posizione per certi versi paradossale rispetto al nostro ordinamento. Infatti, in questi casi solo un contratto di convivenza può dare diritto a\r\n

 

    • l’assistenza reciproca

 

  • la designazione reciproca ad amministratore di sostegno

Il contratto di convivenza è soggetto alla disciplina generale dei contratti. Quindi può essere sciolto solo con il consenso di entrambi i partner, oppure per le cause ammesse dalla legge.

AVVERTENZA: I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il lavoro di un professionista qualificato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza legale on-line oppure fissare un appuntamento  per un parere tecnico. Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle informazioni contenute nel sito.