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gennaio
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Che cosa fare se hai ricevuto un’intimazione di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate riscossione- ex Equitalia
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Che cosa fare se hai ricevuto un’intimazione di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate riscossione- ex Equitalia
Di cosa si tratta?
L’intimazione di pagamento è un sollecito che l’Equitalia – oggi Agenzia delle Entrate riscossione- invia al contribuente per chiedere il versamento, entro un termine (di soli 5 giorni), delle somme precedentemente ingiunte mediante la cartella di pagamento.
Quindi le intimazione di pagamento segue sempre la notifica della cartella esattoriale e non arriva mai prima di questa.
Solo nel caso di mancato pagamento, l’Equitalia potrà procedere in via esecutiva (pignoramento del conto corrente, pignoramento dello stipendio ecc..) o in via cautelare (fermo del veicolo – iscrizione di ipoteca).
Quindi Equitalia non è obbligata a inviare l’intimazione di pagamento ai contribuenti, tranne se dopo la notifica della cartella di pagamento, l’Agente della Riscossione non ha posto in essere alcun atto dell’esecuzione forzata per almeno un anno.
Come tutelarsi?
L’intimazione di pagamento è un atto opponibile in sede giudiziaria.
L’opposizione è consentita per una serie di contestazioni determinate, ad esempio per contestare la mancata notifica della precedente cartella di pagamento, oppure per intervenuta prescrizione dei tributi tra la data di notifica della cartella e quella dell’intimazione di pagamento, oppure per vizi propri dell’atto di intimazione (quali ad es. difetto di motivazione).
Non è invece possibile proporre eccezioni che dovevano essere sollevate nei termini per impugnare la cartella di pagamento, di solito, ma anche qui vi sono le dovute eccezioni.
Cosa fare dopo la notifica?
Prima di versare le somme intimate è opportuno verificare:
1) che l’intimazione sia correttamente motivata;
2) che la cartella di pagamento sia stata effettivamente notificata (e la notifica sia regolare).
In caso contrario, il Giudice potrebbe rilevare la nullità della notifica della cartella di pagamento e, di conseguenza, annullare l’intimazione di pagamento;
3) che i tributi indicati nell’intimazione di pagamento non siano prescritti (attenzione però tributi diversi soggiacciono a diversi termini prescrizionali) . Al riguardo bisogna far riferimento alla data di notifica della cartella di pagamento che, di regola, è indicata nell’intimazione di pagamento, sempre che la notifica della cartella sia stata eseguita nei modi di legge.
Ecco alcuni consigli:
ricevuta un’intimazione è bene chiedere a Equitalia sia l’estratto di ruolo della cartella che si presume sia stata notificata e sia la relata di notificazione della stessa al fine di verificare la correttezza della notifica, ovviamente queste operazioni può farle un professionista.
Spesso le notifiche fatte da Equitalia non sono regolari!
Se avete dubbi sulla regolarità del procedimento notificatorio non esitate a chiedere un parere a un professionista specializzato in materia tributaria;
la prescrizione della cartella esattoriale segue sempre il termine di prescrizione del tributo richiesto, ed è per questo motivo che va analizzato ogni tributo.
Facciamo degli esempi: se si tratta di Tariffa Rifiuti il termine prescrizionale è di 5 anni, così come di 5 anni è il termine per i contributi previdenziali; se invece si tratta di bollo auto il termine è di 3 anni e così via.
Discorso più complesso è quello relativo all’IRPEF – IRAP e IVA.
Che fare se la notifica è tardiva?
Nel caso in cui rilevate che la notifica dell’intimazione sia tardiva, rivolgetevi a un professionista per proporre ricorso in sede giudiziaria, poiché al contrario, la mancata opposizione nei termini di legge permetterà di far rivivere i termini a favore di Equitalia a decorrere dalla data di notificazione dell’intimazione.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento non esitare a contattarci.
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