Da “SalvaBerlusconi” a “SalvaSocietà” le novità Penale-tributario
Penale Tributario. È ufficiale l’innalzamento delle soglie su omessi versamenti e dichiarazione infedele, c’è anche l’aumento della pena fino alla metà se partecipa al reato anche un professionista.
La soglia precedente di 50mila euro viene oggi innalzata a 150mila euro per l’omesso versamento delle ritenute. Per gli omessi versamenti dell’Iva, invece, la soglia penale passa a 250mila euro. È evidente che questi nuovi importi, fissati dalla recentissima normativa in ambito penale tributario, avranno riflessi molto importanti anche per le violazioni commesse in passato e per i procedimenti in corso in quanto potranno beneficiare del c.d. favor rei coloro contro i quali è in atto un procedimento su somme che rientrano nelle nuove soglie. Non solo. È introdotto il nuovo delitto di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta, che comporterà la reclusione da uno e sei mesi a quattro anni. Il reato scatterà se l’ammontare delle ritenute non versate risulterà superiore a 50mila euro. Il delitto di omessa presentazione della dichiarazione verrà sanzionato con la reclusione che va da un minimo di un anno e sei mesi sino a quattro anni; mentre per il reato di occultamento e sottrazione di scritture contabili, le pene saranno innalzate da un minimo di un anno e sei mesi fino a sei anni. Inoltre in merito alla dichiarazione infedele vi è un innalzamento delle soglie di punibilità: gli attuali 50mila euro di imposta evasa diventano 150mila euro, mentre il valore assoluto di imponibile evaso passa da due a tre milioni di euro. Sono esclusi dalla rilevanza penale i costi indeducibili se reali, e gli errori sull’inerenza e sulla competenza. Questa previsione è particolarmente importante perché includere costi non deducibili (ma realmente sostenuti) negli anni è stata oggetto di differenti interpretazioni da parte della dottrina e della giurisprudenza ed era tempo che si attendeva un chiarimento. Il decreto risolve i dubbi e prevede espressamente che il termine «fittizi» nella norma debba essere inteso come «inesistenti» e quindi in futuro nessun costo realmente sostenuto ancorché indeducibile potrà alimentare l’imposta evasa ai fini penali. Il decreto, sempre in tema di precisazioni e chiarimenti, specifica che per la quantificazione dell’imposta evasa occorre fare riferimento (non a quella virtuale ma) all’effettiva, per cui, in caso di dichiarazioni in perdita in seguito rettificate per effetto di un accertamento, ai fini penali rileverà l’imposta dovuta al netto della perdita. La dichiarazione fraudolenta invece non regala la chiarezza sperata: il nuovo delitto, di difficile interpretazione, rischia di sovrapporsi alle operazioni considerate simulate (che confluirebbero nella nuova norma) e le fatture soggettivamente inesistenti (che invece rimarrebbero nelle operazioni fittizie/false). In più in presenza di impegno di pagamento anche rateale del debito tributario, la confisca non può operare anche se vi sia già stato il sequestro preventivo. Al contrario se dopo l’impegno assunto viene omesso il pagamento allora opererà la confisca. Ma la grande novità è l’aumento di pena fino alla metà se il compartecipe dell’illecito è un consulente (sia esso un consulente fiscale o un intermediario finanziario). Il nuovo regime penale tributario prevede che l’attività illecita avvenga attraverso l’elaborazione di modelli di evasione. Ora resta da capire cosa si intenda esattamente per queste elaborazioni.