Diritto d’autore e fotografia
Dietro all’atto creativo c’è impegno, lavoro e investimento di tempo (e spesso anche di denaro) che rendono l’atto creativo, un’attività da tutelare riconoscendo i meriti del suo creatore
Il diritto d’autore ha lo scopo di tutelare i frutti dell’attività intellettuale attraverso il riconoscimento di una serie di diritti (morali e patrimoniali) all’autore dell’opera. In particolare, il diritto d’autore è proprio degli ordinamenti di civil law (tra i quali l’Italia), mentre in quelli di common law (come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna), esiste l’istituto parzialmente diverso del copyright. Il diritto morale d’autore è uno dei diritti d’autore riconosciuto in pratica in tutte le legislazioni. Questo “nasce” dal momento in cui l’opera creativa si manifesta. Non occorre seguire alcuna formalità per ottenere il riconoscimento del diritto d’autore su un’opera. La sua durata è illimitata, cioè continua a protrarsi anche dopo la morte dell’autore stesso. All’autore spettano le fondamentali facoltà di rivendicazione della paternità dell’opera ed il diritto di rivelarsi. In particolare in Italia la paternità dell’opera è irrinunciabile. E la prova del diritto d’autore? A volte per ottenere una prova certa e per essere riconosciuti autori dell’opera, quindi per evitare plagi si effettua, in forma volontaria, il deposito dell’opera presso una sede della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). Che differenza c’è tra opera fotografica e la fotografia? La principale distinzione tra le opere fotografiche e le semplici fotografie risiede nella presenza o meno di un elemento di personale interpretazione della realtà da parte del fotografo. La legge sul diritto d’autore considera le fotografie le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. L’opera fotografica è tutelata secondo diritti morali e patrimoniali spettanti in primo grado al fotografo. Il fotografo ha il diritto di: riproduzione e duplicazione, trasformazione ed elaborazione, distribuzione, commercializzazione, diffusione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico, esibizione, noleggio e prestito. Se si tratta di opera creativa la durata del diritto è pari a 70 anni dalla morte dell’autore, ed è coperto dalle norme vigenti per il diritto d’autore. Per essere protetta da tale diritto è sempre obbligatoria la citazione del nome del fotografo. Per le fotografie invece la durata del diritto è di 20 anni dalla data di produzione. La fotografia è protetta solo se contiene il nome del fotografo, della ditta o del committente, l’anno di produzione, il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata. Nella legge è espressamente indicato che “qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore”. E le elaborazioni di opere preesistenti? Sono protette? Se si modifica un’opera preesistente, come si fa a stabilire che questa è un’elaborazione di un’opera originale e non una sua copia ? Il confine non è mai netto, ma in linea generale ci si trova in presenza di elaborazioni di carattere creativo dell’opera dell’ingegno quando queste possiedono a loro volta i caratteri di originalità e novità, quindi quando non siano operazioni meramente meccaniche e pedisseque sull’opera originaria, in questo caso godono della protezione del diritto d’autore. Esistono limiti al diritto d’autore? Esistono delle norme specifiche che autorizzano la libera riproduzione delle opere a certe condizioni, o per il perseguimento di certe finalità, tra cui, ad esempio, gli scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, purché tali usi non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell’opera. Posso usare un’immagine presa da Internet? Occorre premettere che quasi sempre le immagini presenti sulla Rete sono ottimizzate per la visualizzazione “a schermo”, ovvero hanno una risoluzione troppo bassa, meno di un terzo di quella necessaria per la stampa. In generale non è facile definire quale legislazione si applichi a Internet; supponendo che si applichi la legge Italiana, la questione ritorna sul contenuto della foto. La distinzione di fondo è fra foto artistiche e mere foto. Fotografie e contratto di lavoro…La titolarità del diritto relativo alle fotografie semplici viene derogata qualora la fotografia sia stata ottenuta in adempimento di un contratto di lavoro. In questo è titolare del diritto il datore di lavoro: il fotografo dipendente è pertanto obbligato alla consegna dei negativi, salvo pagamento a favore del fotografo (che in ogni caso possiede la paternità dell’opera) di equo corrispettivo oltre al prezzo corrisposto per la realizzazione dell’opera.… E fotografie su commissione Nel caso la fotografia sia stata commissionata nell’ambito della libera attività professionale del fotografo, la titolarità dei diritti relativi alle fotografie semplici spetta al committente, ma se il committente utilizzi commercialmente la fotografia spetterà al fotografo un equo compenso. Legge sul diritto d’autore, Legge 22.04.1941 n° 633 , G.U. 16.07.1941.