Quando il Divorzio si fa senza Tribunale?
La procedura per gli accordi di separazione o divorzio senza Tribunale, e cioè consensuale davanti al Sindaco o altro ufficiale di stato civile. Ma in quali casi è possibile?
Dall’11 dicembre 2014, si può fare la separazione o il divorzio senza Tribunale, cioè in Comune senza l’obbligo di ricorrere al giudice: la procedura, economica e piuttosto veloce, consente di ratificare l’accordo raggiunto dai coniugi direttamente in Comune, davanti all’ufficiale di stato civile.
La coppia potrà ottenere uno dei seguenti provvedimenti:
– la separazione
– il divorzio (ossia la “cessazione degli effetti civili del matrimonio”)
– la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Condizioni
Le condizioni per poter ottenere la separazione o il divorzio senza Tribunale sono:
– l’accordo tra le parti su tutti gli aspetti della separazione o il divorzio (mantenimento, abitazione della casa, sorte del contratto di affitto, ecc.);
– l’assenza di figli minori (o maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave, economicamente non autosufficienti);
– l’accordo non contenga il trasferimento patrimoniale (il trasferimento della proprietà di un bene determinato).
È possibile invece che venga previsto:
– un assegno di mantenimento o un assegno divorzile;
– la “voltura” del contratto di affitto relativo all’immobile in cui la coppia viveva;
– nel caso di procedura di modifica delle precedenti condizioni (di separazione o divorzio) l’attribuzione di un assegno di separazione o di divorzio, la sua revoca o la sua revisione.
Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione del pagamento di un’unica soluzione di divorzio (cosiddetta liquidazione “una tantum”).
È importante sapere che si può ricorrere al divorzio congiunto in Comune tanto nell’ipotesi in cui la precedente separazione sia avvenuta consensualmente in Comune, tanto in quella in cui essa sia stata ottenuta a seguito di un giudizio in tribunale (ad esempio per separazione giudiziale).
L’eventuale diniego del Sindaco alla richiesta di separazione o divorzio può essere impugnata in tribunale.
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