25
maggio
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DONAZIONI DI DENARO E IMPOSTE
in News
L’imposta sulle donazioni, adempimenti in caso di donazioni di denaro da parte di familiari, parenti ed estranei, per evitare accertamenti fiscali e le conseguenti sanzioni.
Bisogna innanzi tutto premettere che le donazioni non costituiscono un reddito assoggettabile ad IRPEF, per tale ragione non dovranno essere inserite nella dichiarazione dei redditi – 730 o Unico – cioè non rientrano nella categoria dei redditi diversi.
È bene però effettuare le donazione di denaro a mezzo bonifico bancario o assegni – con la causale – rendere tracciabile e giustificato il trasferimento del denaro donato, anche perché le movimentazioni di denaro di un importo superiore ai 3.000,00 euro può attirare sempre l’attenzione del fisco, per cui è possibile trovarsi nella fastidiosa situazione di dover dimostrare la provenienza e la motivazione della donazione di denaro.
Nel codice civile l’art. 782 recita “La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità“, a meno che non sia di “modico valore” ex art. 783 c.c., secondo cui “La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante“.
Il modico valore, si determina in base ad un parametro sia oggettivo (il valore economico del bene) che soggettivo (la consistenza del patrimonio del donante).
Le questioni civilistiche collegate alle suddette formalità e quindi alla nullità della donazione per vizio di forma non influiscono sulle questioni fiscali, le imposte saranno dovute anche per le donazioni nulle.
Quali sono le regole per le donazioni da parte dei parenti?
L’imposizione delle donazioni dipende dall’importo di denaro donato e del grado di parentela che intercorre fra il donante e donatario.
Vi sono quindi diverse aliquote da applicare e diverse franchigie di cui tener conto:
Donazione effettuata dal coniuge o un parente in linea retta per importi inferiori a € 1.000.000,00 – non si paga alcuna imposta;
Donazione effettuata dal coniuge o un parente in linea retta per importi superiori a € 1.000.000,00 – imposta di registro del 4%;
Donazione effettuata da un fratello o sorella per importi inferiori a € 100.000,00 – non si paga alcuna imposta;
Donazione effettuata da un fratello o sorella per importi superiori a € 100.000,00 – imposta di registro al 6%;
Donazione effettuata da un parente entro il quarto grado – imposta di registro al 6%.
E che dire delle donazioni da parte di persone che non sono familiari?
Diverso è il caso in cui la donazione intervenga tra amici o soggetti diversi:
Donazione effettuata da una persona diversa dai soggetti sopra indicati – imposta di registro al 8%;
Donazione effettuata ad una persona portatore di handicap grave ai sensi della Legge n. 104 del 1992 per ognuno dei casi avremo una franchigia di € 1.500.000,00, l’imposta di donazione si applica solo sulla parte del valore dei beni donati che supera detta franchigia (con le aliquote del 4, 6 o 8%, in base al grado di parentela/affinità esistente tra donante e donatario).
Tuttavia, qualora la donazione non sia di modico valore, quindi necessariamente fatta per atto pubblico, la stessa sarà soggetta a imposizione indiretta.
Per maggiori informazioni scrivi all’indirizzo email info@saramascitti.it