Cosa succede se l’ente creditore non risponde?
Cosa succede se l’ente creditore non risponde?
Ente creditore – La Ctr Lombardia con la sentenza n 805/20/2017, depositata il 28 febbraio 2017, ha stabilito che: “In caso di mancato invio, da pane dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente” il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi”.
Se l’ente creditore non risponde, dunque, il ruolo si estingue.
Queste le motivazioni: “Com’è noto, l’art. 1 co. 537 L. 228/2012 dispone che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati “concessionari per la riscossione”, sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.”
Una volta verificata la correttezza nelle dichiarazioni da parte del contribuente, dunque, ed essendo passati oltre i 220 giorni senza nessuna comunicazione, la Ctr Lombardia si è pronunciata circa la declaratoria dell’annullamento del carico della contribuente.
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