FERMO AMMINISTRATIVO Cos’è? Come funziona?
Lo sai che esistono più tipi di fermo? E lo sai che se circoli rischi di dover pagare oltre € 3.000,00? E se acquisto un’auto con il fermo?
Innanzitutto bisogna distinguere tra il fermo che segue una violazione delle norme del codice della strada (come il mancato utilizzo del casco o la guida senza patente) oppure come atto per bloccare un bene mobile registrato del soggetto debitore. Quali sono le conseguenze del fermo amministrativo? L’auto (o la moto, ecc) non può circolare e la multa che si rischia può superare i € 3.000,00 (art. 214 codice della strada). E se acquisto un veicolo con il fermo? Resta in capo al debitore l’obbligo di pagare la cartella esattoriale, e in capo all’acquirente il divieto di circolazione. E’ sempre bene effettuare una visura della targa, che può farsi al PRA al costo di circa 6 euro, oppure online sul sito Aci al costo di circa 9 euro. Ci sono auto che nono possono essere soggette al fermo? Si! Le auto in leasing, anche taxi, non essendo di proprietà del debitore, non possono essere sottoposte a fermo amministrativo. Come funziona se ricevo un preavviso? Dalla data di notifica, il debitore ha 60 giorni di tempo per pagare le somme richieste. Se non si salda il debito, prima dell’iscrizione del fermo, viene inviato un preavviso di pagamento. Per le somme inferiori a 10.000 euro, viene inviato un sollecito di pagamento, che deve indicare la natura del debito, il numero dell’avviso di accertamento, la notifica, l’importo dovuto e l’anno di riferimento. Come si estingue? Pagando. Dopo il pagamento riceverà il provvedimento di revoca del fermo. In seguito dovrà recarsi al PRA, insieme ai dati del veicolo e l’importo del credito, oltre al Certificato di proprietà, sul quale andrà fatta richiesta (sul retro) di cancellazione del fermo amministrativo. In alternativa, si può utilizzare il modello NP-3. Cambiano i costi. L’imposta di bollo nel primo caso è di 32 euro, nel secondo è pari a 48 euro. Opposizione Se si ritiene di non dover pagare le somme richieste, il debitore può ricorrere presso la Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. E’ l’unico metodo di ricorso contro il fermo amministrativo avente ad oggetto i crediti tributari. Se invece il fermo amministrativo è disposto per recuperare crediti non tributari (ad esempio multe non pagate), si può avanzare opposizione presso il Tribunale – ai sensi dell’art. 615 c.p.c. – all’esecuzione, entro 20 giorni dalla notifica della cartella. Infine, nel caso di fermo amministrativo per infrazioni al codice della strada, può agire davanti al Giudice di pace con un’azione speciale, entro 30 giorni sempre dalla notifica.