FIRMA ILLEGGIBILE: è valido il contratto?
Spesso accade che un contratto riporti una firma illeggibile o addirittura solo una sigla: cosa succede? è valido il contratto? La risposta l’ha fornita la Cassazione
Non esiste una norma che chiarisca cosa fare in caso di dubbio sulla firma illeggibile in un contratto. Eppure ci sono molte cause che nascono proprio sulla base di queste contestazioni. Ma se la firma è illeggibile il contratto è valido? Oppure è necessario che sia chiara per non far nascere dubbi? Questa la domanda sottoposta alla Cassazione, perché in questo caso la firma illeggibile era su un preliminare di compravendita di un immobile. Tutto bene finchè la venditrice impugnava il contratto perché, a suo dire, la firma illeggibile rendeva nullo il contratto. Sia il Tribunale che i giudici dell’Appello rigettavano la tesi della venditrice: il contratto è valido anche se la firma non era stata apposta per esteso, bensì soltanto per sigla. Ritenevano quindi che il firmatario era identificabile dal contesto dell’atto. E la Cassazione come ha risposto? Ha richiamato il proprio orientamento in materia (ad esempio Cassazione, n. 11409 del 16 maggio 2006), precisando che il principio vale sia per la firma illeggibile che per la firma in sigla o non decifrabile. Cioè che la firma illeggibile è valida una volta accertata la riferibilità della firma ad uno dei soggetti del contratto. In conclusione nessuna norma o principio abilita un contraente a mettere in dubbio la firma di controparte, seppure non leggibile. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 19/11/2015 n° 23669