Gestire un accertamento tributario
Che cosa è un avviso di accertamento e come gestirlo?
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Il Comune, nell’ambito della propria attività di controllo, può notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale la dichiarazione andava presentata o il versamento è stato o doveva essere effettuato, avviso di accertamento per omessa, tardiva o infedele dichiarazione oppure per mancato o parziale pagamento dell’imposta.
Il Comune verifica la regolarità della posizione dei contribuenti e notifica un avviso di accertamento per informarli dell’esistenza di un loro debito tributario, secondo quanto risulta dalla documentazione in suo possesso, con l’indicazione dell’importo da pagare comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.
Avvisi di accertamento relativi all’ICP
Gli avvisi di accertamento relativi all’ICP-Imposta Comunale sulla Pubblicità sono inviati e gestiti solitamente da concessionari delegati al servizio affissioni e pubblicità del Comune. Per informazioni o richieste particolari relative ad avvisi di accertamento ICP è quindi necessario rivolgersi alla Concessionaria.
Il contribuente ha la possibilità di procedere con:
Definizione agevolata (adesione) dell’avviso di accertamento per omessa e infedele dichiarazione, con riduzione della sanzione per rinuncia al ricorso.
Nel caso in cui il contribuente riconosca che tutti gli elementi che costituiscono l’accertamento siano fondati e legittimi e che la notifica sia stata eseguita correttamente, può pagare, entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto, “l’importo ridotto”, che prevede la riduzione a 1/3 della sanzione applicata e riportata sull’avviso stesso.
Non è necessario presentare alcuna dichiarazione.
In questo modo, il contribuente definisce il contenzioso con il Comune di Cremona e rinuncia a presentare ricorso o richiedere la revisione dell’avviso emesso.
NOTA: la definizione agevolata non è applicabile agli accertamenti per omesso o infedele pagamento.
Ricorso
Se il contenzioso con il Comune non si risolve, il contribuente ha sempre la possibilità di fare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale per IMU, TASI, TARI e TARSU e altre imposte.
Il ricorso deve essere sottoscritto, sia sull’originale che sulla copia, dal ricorrente o dal difensore abilitato (in caso di assistenza tecnica obbligatoria), con l’annotazione degli estremi dell’incarico conferito.
Il contribuente può proporre ricorso notificando lo stesso al Comune di Cremona, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, con una delle seguenti modalità:
– notifica a mezzo ufficiale giudiziario;
– consegna diretta da parte del ricorrente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune, che ne rilascia ricevuta;
– spedizione postale, in plico senza busta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune. In questo caso il ricorso si considera proposto alla data della spedizione.
Il ricorso (originale o copia) deve essere depositato o spedito per posta, in plico senza busta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di inammissibilità, nei successivi 30 giorni dalla data di notifica al Comune, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
In base al Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 il contribuente che deposita il ricorso in Commissione Tributaria è tenuto al pagamento contestuale del contributo unificato. Di conseguenza non è più dovuta l’imposta di bollo.
Reclamo e mediazione (ai sensi dell’art. 17/bis del D.Lgs. 546/92, come sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. 156/2015).
Dal 1 gennaio 2016, per controversie di valore non superiore a cinquantamila euro (50.000 €), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Il ricorso non è procedibile sino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica. Il termine per la costituzione in giudizio decorre dalla scadenza del termine di conclusione della procedura di reclamo mediazione sopra indicata.
ATTENZIONE: tutte le opportunità sopra descritte e sotto riportate nelle “Attività correlate” possono essere utilizzate entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.
Trascorso questo termine, l’accertamento diviene definitivo e non è più possibile metterlo in discussione nè utilizzare la definizione agevolata.
Per ufficio di riferimento, responsabilità e tutela, atti normativi comunali ed eventuali approfondimenti visita la scheda sul sito del Comune.
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