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Il datore di lavoro ha un nuovo dovere (finalmente?!) riconosciuto dalla Cassazione

Sara Mascitti > News  > Il datore di lavoro ha un nuovo dovere (finalmente?!) riconosciuto dalla Cassazione

Il datore di lavoro ha un nuovo dovere (finalmente?!) riconosciuto dalla Cassazione

Dipendenti rimborsati e risarciti per le spese sostenute, l’attività e il tempo impiegati. La Cassazione stabilisce infatti che rientra tra i doveri del datore di lavoro occuparsi della manutenzione degli indumenti protettivi dei dipendenti

I giudici supremi stabiliscono che è il datore di lavoro che deve provvedere a fornire e, periodicamente, a lavare gli indumenti da lavoro dei propri dipendenti o, diversamente, a indennizzarli per le spese sostenute a tale scopo. È a carico del datore di lavoro, in particolare se esercente attività insalubre di raccolta e smaltimento dei rifiuti, l’onere di provvedere alla pulizia degli indumenti del personale dipendente, non potendo la stessa essere derogata ne dalla disciplina collettiva, ne da patti individuali. Diversamente, scatta il risarcimento danni a carico dell’azienda. Il caso riguarda la domanda promossa da un gruppo di lavoratori, ai quali il datore aveva imposto la pulizia del vestiario, seppure dietro pagamento di una piccola indennità. La Cassazione ha fissato il seguente principio: l’idoneità degli strumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori – a norma dell’art. 379 del d.p.r. 457/1955 fino alla data di entrata in vigore del d. lgs. 626/1994 (…) deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l’intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Le norme richiamate sono finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 Cost.), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l’insorgenza e il diffondersi di infezioni. Essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell’obbligo previsto dalle citate disposizioni” che impongono di dotare i dipendenti di idonei equipaggiamenti. Va da se che dall’inadempimento di tale obbligo deriva il legittimo diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 1218 codice civile, ai lavoratori, per contrasto con norme imperative. Cassazione Civile, testo sentenza 8585/2015.

AVVERTENZA: I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il lavoro di un professionista qualificato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza legale on-line oppure fissare un appuntamento  per un parere tecnico. Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle informazioni contenute nel sito.