Quando è illegale la scommessa?
La Corte di Cassazione si occupa di gioco e scommesse e ribadisce che in alcuni casi è illegale la scommessa, soprattutto senza l’autorizzazione di pubblica sicurezza.
Il caso riguarda due esercenti di Taranto che erano stati condannati e ritenuti responsabili del reato di attività abusiva di scommesse per via telematica su eventi sportivi nazionali ed esteri all’interno del loro locale.
In particolare il punto di commercializzazione era sprovvisto di licenza di Pubblica sicurezza e della conseguente comunicazione al Ministero delle Telecomunicazione, quindi è illegale la scommessa.
“La norma considera illecita, se non autorizzata, qualsiasi attività organizzata che comunque favorisca sia le attività di accettazione sia quelle di raccolta di scommesse, non vi è dubbio che coloro che sul territorio gestiscono i punti di commercializzazione debbono dotarsi di autorizzazione di pubblica sicurezza; e ciò sia che operino all’interno dell’impresa concessionaria sia che operino collaborando con essa sulla base di un accordo contrattuale”.
La Cassazione confermava quindi le pronunce emesse dal Tribunale e dalla Corte di appello dichiarando illegale la scommessa.
Inoltre è importante rilevare che dalle indagini non risultava che l’Autorità di Pubblica sicurezza avesse negato l’autorizzazione. In più il gestore aveva la concessione, ciò è irrilevante ai fini della sussistenza del reato contestato, che è invece integrato dall’accertata “assenza in capo ai ricorrenti della necessaria autorizzazione di legge“.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei titolari di un centro trasmissione dati privo di regolare autorizzazione e già condannati dalla Corte di Appello di Lecce per raccolta abusiva di scommesse per via telematica su eventi sportivi nazionali ed esteri.
“Il reato di svolgimento di attività organizzata per la accettazione e raccolta anche per via telefonica e telematica di scommesse o per favorire tali condotte risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza dì concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’art. 88 R. D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)”, nulla rilevando l’esistenza di abilitazione in capo al gestore stesso.
Quindi la norma considera illecita, se non autorizzata, “qualsiasi” attività organizzata che “comunque favorisca” sia le attività di accettazione sia quelle di raccolta dì scommesse.