Illegittimi tutti i pignoramenti dell’Agenzia Entrate Riscossione
“Nullo il pignoramento di crediti ex art. 72-bis se non indica il dettaglio dei crediti: Equitalia non può provare con garanzia di aver allegato al pignoramento l’elenco delle cartelle.”
L’Agenzia delle Entrate Riscossione può servirsi di una particolare procedura di pignoramento di stipendi, pensioni e conti correnti, stabilendo direttamente all’ente creditore di versare le somme a proprio favore, sulla base del credito vantato in relazione a cartelle esattoriali e avvisi di addebito (pignoramento art. 72-bis Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973).
L’atto di pignoramento di crediti verso terzi, notificato dall’Agenzia Entrate Riscossione, spesso si limita ad imporre genericamente il pagamento di una somma totale per “tributi/entrate” senza entrare nello specifico a che titolo siano dovuti tali importi: non è infatti stabilito se siano imposte, multe, contributi previdenziali, altre sanzioni amministrative ecc.
Il mancato elenco dettagliato dei crediti, della loro natura, degli importi, delle relative cartelle e delle date di notifica costituisce grave motivo di illegittimità del pignoramento, da contestare con opposizione agli atti esecutivi.
Il pignoramento presso terzi dell’Agenzia Entrate Riscossione è nullo se non è indicato il dettaglio dei crediti.
L’atto di pignoramento presso terzi dell’Agenzia Entrate Riscossione non è un atto pubblico e non ha fede privilegiata.
La Cassazione ha quindi enunciato il seguente importantissimo principio di diritto:
“L’atto di pignoramento presso terzi eseguito dall’agente di riscossione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 72-bis in sede di esecuzione esattoriale, sebbene preordinato alla riscossione coattiva di crediti erariali, non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2699 e 2700 cod. civ., conservando invece quella di atto processuale di parte. Consegue che l’attestazione ivi contenuta delle attività svolte dal funzionario che ha materialmente predisposto l’atto (nella specie, concernente l’allegazione di un elenco contenente l’indicazione delle cartelle di pagamento relative ai crediti posti in riscossione) non è assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso, a differenza di quanto avviene quando l’agente di riscossione esercita – Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 49, comma 3, – le funzioni proprie dell’ufficiale giudiziario, ad esempio notificando il medesimo atto“.