Incidente stradale, chi paga l’avvocato?
Assicurazioni contro il diritto di difesa del cittadino. Attenzione, se ad oggi, in caso di incidente stradale l’avvocato è pagato direttamente dall’assicurazione, che aggiunge al risarcimento la somma dovuta al legale, in futuro potrebbe non essere così automatico. Come tutelarsi in caso di sinistro.
Di norma chi ha subito un sinistro si affida al proprio legale che poi è pagato dall’assicurazione, in alcuni casi la compagnia aggiungerà, alla somma erogata al danneggiato, anche l’importo che questi dovrà corrispondere, a sua volta, all’avvocato; in altri casi, la parcella del legale viene corrisposta direttamente dalla compagnia assicurativa al legale, senza il tramite dell’assicurato. Quando la compagnia non paga le spese legali, sarà il danneggiato dell’incidente stradale a dover mettere mani al proprio portafogli e compensare il difensore. Lo stabilisce la Cassazione: l’assicurazione non paga le spese legali azione quando la gestione del sinistro non ha presentato particolari difficoltà. Insomma sembrerebbe concludere che solo l’effettiva necessità dell’intervento del difensore fa scattare il ristoro. E il diritto di difesa del cittadino? Come può la giurisprudenza “limitare” il diritto di farsi assistere dal proprio legale di fiducia in caso di incidente stradale? In realtà si tratta di verificare che vi siano alcuni requisiti, vediamo i punti della decisione:
– In primo luogo, è bene tenere a mente che “il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia”;
– In ipotesi di composizione bonaria del sinistro, il danneggiato ha diritto di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali;
– Se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un successivo giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio, c.d. stragiudiziali, divengono una componente del danno da liquidare e quindi devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali. (Cass. n. 2275/06, Cass.11606/2005).
– I compensi corrisposti dal danneggiato del’incidente stradale al proprio avvocato per l’attività stragiudiziale devono poter formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti dell’altra parte a titolo di danno (il c.d. danno emergente), quando siano state necessarie. Pertanto, qualunque norma regolamentare che escluda a priori il diritto al risarcimento di un tipo di danno che la legge considera risarcibile, appare difficilmente compatibile con gli artt. 3 e 24 Cost., ed è perciò nulla perchè contrasta con i diritti stabiliti dalla Costituzione a tutela dell’individuo. È quindi potere del Giudice disapplicare i regolamenti in contrasto con i principi costituzionali. Corte di Cassazione, sentenza n. 11154 del 29/05/2015.