LAVORO avvocato parla del mobbing
DIRITTO DEL LAVORO E AVVOCATO
Non c’è mobbing quando un lavoratore è stato adibito a svolgere una pluralità di incarichi e a sostituire spesso colleghi assenti
Quando è opportuno accusare un datore di lavoro di mobbing nei confronti di un suo dipendente? Non nel caso in cui a un lavoratore sia stato detto di sostituire un collega oppure di svolgere più di un incarico. Quello che conta è che tali incarichi siano compatibili con le mansioni del lavoratore. Bisogna quindi dimostrare che vi sia un disegno persecutorio caratterizzato da condotte vessatorie, in modo continuo da parte del datore di lavoro, l’avvocato dovrà fornire quindi la prova in giudizio. La Cassazione lo chiarisce in occasione di una causa promossa da un lavoratore che lamentava l’insorgere di uno stato di depressione, sostenendo che la malattia sarebbe stata direttamente ricollegabile alla causa di servizio (essendo stato lo stesso sottoposto ad una continua fonte di stress). Per integrare la fattispecie di mobbing è indispensabile che l’interessato, in sede processuale, provi la sussistenza di un nesso causale tra l’evento che si presume dannoso e l’insorgere di patologia direttamente attribuibile alla causa di servizio, e dimostri la sussistenza di comportamenti, posti in essere dal datore di lavoro, idonei a generare un acuto e protratto stress psicofisico. Il lavoro dell’avvocato è proprio quello di evidenziare tale nesso causale. I giudici hanno messo in evidenza come la mera assegnazione di mansioni temporanee in sostituzione di altro personale assente non possa essere ritenuta declassante, se i nuovi compiti rientrano negli obblighi previsti dal contratto. Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 4174 del 2 Marzo 2015.