Negoziazione assistita obbligatoria? Leggere per credere
Da lunedì 9 febbraio 2015 il passaggio alla negoziazione assistita obbligatoria dagli avvocati prima di rivolgersi al giudice per le liti sino a 50mila euro diventa obbligatoria.
Per molte controversie fino a 50mila euro è stato introdotto il “filtro” della negoziazione assistita obbligatoria prima di intraprendere la controversia davanti al giudice. Il percorso di negoziazione è strutturato in chiave dichiaratamente deflattiva e riguarda le azioni relative alle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme fino a 50mila euro, escluse le materie in cui è obbligatoria la mediazione. Sono in ogni caso escluse le controversie che riguardano obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori, i ricorsi per decreto ingiuntivo, i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata, i procedimenti in camera di consiglio, tutte le azioni civili esercitate nel processo penale e i giudizi in cui la parte può stare in giudizio personalmente. La parte che vuole iniziare una causa deve, con il proprio avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Se invece ci si rivolge al giudice senza prima esperire la negoziazione assistita, la domanda giudiziale è improcedibile. Comunicato l’invito, se l’altra parte non aderisce o rifiuta entro 30 giorni da quando l’ha ricevuto, la condizione di procedibilità si considera avverata e si può quindi iniziare il processo. Il comportamento poco collaborativo della parte verso la negoziazione assistita obbligatoria potrà essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del giudizio e della responsabilità della parte per aver agito o resistito con malafede o colpa grave. Se l’invito viene accettato, le parti, con i loro avvocati, devono redigere per iscritto la convenzione di negoziazione assistita e gli avvocati certificano l’autografia delle firme apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale. La convenzione di negoziazione deve precisare il termine concordato dalle parti per svolgere la procedura: mai inferiore a un mese, né superiore a tre mesi, prorogabile per altri 30 giorni su accordo tra le parti. Rispetto alla negoziazione assistita obbligatoria, la convenzione deve precisare l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro. La procedura potrà ovviamente chiudersi senza che le parti abbiano trovato un accordo, anche in tal caso la condizione di procedibilità si considera avverata e si può quindi iniziare o proseguire il processo. Viceversa se le parti con la negoziazione assistita raggiungono un accordo, componendo la lite, questo ha valore esecutivo, anche ai fini dell’iscrizione di ipoteca giudiziale, purché sia sottoscritto dagli avvocati che certificano l’autografia delle firme delle parti e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. Attenzione: l’atto di precetto fondato sull’accordo deve contenere l’integrale trascrizione del medesimo accordo.