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Niente più intercettazioni: la Cassazione mette un bavaglio ai giornalisti

Sara Mascitti > News  > Niente più intercettazioni: la Cassazione mette un bavaglio ai giornalisti

Niente più intercettazioni: la Cassazione mette un bavaglio ai giornalisti

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La Cassazione sancisce che non possono essere riportati neppure brevi brani di carte d’indagine depositate e non coperte da segreto istruttorio. Dalla Corte di cassazione arriva “un monito ai giornalisti (ai cronisti giudiziari), che in futuro faranno bene ad astenersi a riportare fra virgolette brani anche minimi di atti di indagine“. La sentenza della Terza sezione civile della Suprema corte fissa maglie più strette per la pubblicazione sui media di atti giudiziari non coperti da segreto istruttorio. La sentenza, non ha ad oggetto atti giudiziari segreti, già non pubblicabili per propria definizione, ma le carte depositate, quindi a diposizione delle parti. Carte che, sanciscono i giudici, possono essere pubblicate dai mezzi d’informazione solo per riassunto, senza “estrapolazione di frasi”, si legge nella sentenza, dunque senza neppure qualche breve stralcio virgolettato. Questo significa mettere una pietra tombale, alla diffusione di brani di intercettazioni telefoniche e ambientali mentre le indagini preliminari o i processi sono in corso: anche queste dovranno essere riassunte, con il paradosso di imporre al giornalista una dose di arbitrio nel descriverle. Il rischio, è che d’ora in poi i giornalisti che riporteranno i c.d. virgolettati di atti giudiziari siano esposti alla richiesta di sostanziosi risarcimenti. E’ evidente l’effetto di bavaglio sulla cronaca giudiziaria, che spesso coinvolge personaggi di grande rilievo pubblico quali politici, funzionari pubblici, imprenditori, grandi gruppi industriali e finanziari. La legge attualmente in vigore (l’articolo 114 del codice di procedura penale) vieta “la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari” e “la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello”, ma è comunque “sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto”. Fino ad oggi la giurisprudenza ha considerato legittima la pubblicazione di pochi e brevi stralci debitamente virgolettati a corredo di articoli che, narravano e riassumevano il contenuto di atti giudiziari (spesso composti da centinaia o migliaia di pagine) non secretati. La Cassazione afferma ora che “non può derogarsi al divieto di pubblicazione di tali atti (mediante riproduzione integrale o parziale o estrapolazione di frasi) in dipendenza del dato quantitativo della limitatezza della riproduzione, trattandosi di deroga non prevista dalla norma”.

  AVVERTENZA: I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il lavoro di un professionista qualificato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza legale on-line oppure fissare un appuntamento  per un parere tecnico. Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle informazioni contenute nel sito.