Notifica di un atto giudiziario: quali sono i rischi per chi la rifiuta?
Come e quando il destinatario può rifiutare l’atto? Quali sono le conseguenze?
La notifica di un atto giudiziario ha la finalità di portare a conoscenza del cittadino-destinatario il suo contenuto.
La legge prevede una serie di regole per il mittente e per il destinatario della notifica di un atto.
Innanzitutto bisogna chiarire che non è possibile rifiutare la notifica di un atto giudiziario senza una valida ragione. La legge considera il rifiuto privo di valide motivazioni come accettazione (art. 138 c.p.c.).
Al contrario l’accettazione di un atto nullo, elimina il “vizio” dell’atto. La legge attribuisce all’accettazione un’efficacia sanante. Questo perché lo scopo della notifica, è raggiunto.
Quali sono i casi in cui può rifiutarsi la notifica di un atto giudiziario?
Il rifiuto è valido quando viene consegnato in un luogo privo di collegamento con il destinatario (casa in cui non vive più o vecchio posto di lavoro).
La notifica “a mani” è eseguita da un ufficiale giudiziario (U.G.) che può procedere alla notifica presso:
– l’abitazione,
– il Comune in cui il destinatario ha l’abitazione o la residenza,
– se questo è ignoto presso il Comune di dimora,
– se anche questo è sconosciuto presso il Comune in cui è domiciliato.
La notifica di un atto giudiziario può essere eseguita solo in determinati orari, al di fuori dei quali è lecito rifiutarla: tra le 7.00 e le 21.00.
La notifica se è accettata al di fuori di questo intervallo è comunque valida, ma se il destinatario la rifiuta l’Ufficiale deve tentare di nuovo negli orari indicati.
La notifica di un atto giudiziario può essere fatta anche ad un parente del destinatario?
La legge chiarisce indicando una serie di persone a cui può essere consegnato l’atto, che hanno un legame con il destinatario:
– una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace;
– in mancanza delle persone sopra indicate il portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda e, quando anche il portiere manca, un vicino di casa che accetti di ricevere la notifica;
– il capitano o a chi ne fa le veci se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile.
In caso di rifiuto da parte di questi soggetti la legge prevede che “l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.