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Procedura esecutiva: quando può essere sospesa?

Sara Mascitti > News  > Procedura esecutiva: quando può essere sospesa?

Procedura esecutiva: quando può essere sospesa?

Esistono almeno tre ipotesi in cui il Giudice può disporre la sospensione della procedura esecutiva in corso.

In caso di opposizione all’esecuzione, la richiesta può essere avanzata sia dal debitore che dal terzo qualora dimostrino la presenza di gravi motivi, ma essa può essere disposta anche quando ne fanno richiesta, entro certi termini, tutti i creditori muniti di titolo esecutivo e per un massimo di ventiquattro mesi.

Su tali richieste, il Giudice provvede con ordinanza reclamabile.

Con l’introduzione della L. 3/2012, e quindi della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, è stata introdotta un’ulteriore ipotesi.

Al fine di comporre la situazione di crisi e in base ad alcuni requisiti soggettivi ed oggettivi, il debitore può presentare istanza per accedere ad una delle tre procedure previste: la procedura di accordo; il piano del consumatore e la procedura liquidatoria.

E quindi, il Giudice nominato, al momento dell’emissione del decreto di fissazione d’udienza, dispone anche che “Sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, non possono disposti sequestri conservativi e non possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore”. 

E’ importante precisare che tale effetto sospensivo si determina in automatico solo in caso di procedura di accordo, mentre nel piano del consumatore è subordinato al potere discrezionale del Giudice in quanto questa secondo procedura presuppone un giudizio di meritevolezza da parte del debitore.

Ad ogni modo, la sospensione opera quantomeno sino al momento dell’omologazione, ma non ha effetto nei confronti di quei creditori i cui titoli sono sorti successivamente alla presentazione dell’istanza di accesso alla procedura di composizione.

Attenzione però perché lo scopo di tale procedura non è quello di eludere gli impegni e le obbligazioni assunte, ma bensì di consentire al soggetto in crisi di meglio organizzare le proprie risorse, anche mediante l’ausilio di un’apposita garanzia e soprattutto mediante la rateizzazione e/o transazioni a saldo e stralcio.

Articolo redatto dall’Avv. Sara Micci. 

Laureata nel 2014 presso l’Università degli Studi di Siena; nel 2017 ha conseguito il Diploma presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali dell’Università degli Studi di Roma Tre e ha superato l’esame di Stato presso la Corte di Appello di Roma.
Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Latina dal gennaio del 2018, esercita la professione forense occupandosi prevalentemente di recupero del credito, processo esecutivo e diritto di famiglia.