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Quando è lecito non pagare l’affitto?

Sara Mascitti > News  > Quando è lecito non pagare l’affitto?

Quando è lecito non pagare l’affitto?

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La Cassazione ha riconosciuto che ci sono dei casi in cui è lecito non pagare l’affitto. Bisogna far attenzione a prendere in locazione una casa, perché spesso con il tempo ci si accorge dei problemi e iniziano le contestazioni.

Ci sono problematiche che rendono l’abitazione pericolosa e non a norma, è legittimo per il conduttore non pagare i canoni di locazione? Il caso è di un uomo che aveva stipulato contratto di locazione con una società Immobiliare, dichiarando all’atto di immissione in possesso, di conoscere lo stato dell’immobile e concordando dei lavori nella casa. L’uomo così scopriva dei problemi e dei difetti (impianto elettrico non a norma) e addirittura con il proprio intervento evitava possibili e gravi incidenti. Scoperti i difetti il conduttore ometteva di versare i canoni di locazione e si vedeva risolvere il contratto per suo grave inadempimento dal Tribunale e condannato al pagamento dei canoni non corrisposti. Stessa sorte in appello in quanto il giudice evidenziava che non era consentito astenersi dal versamento del canone in presenza di una riduzione o diminuzione del godimento dell’immobile addebitabile al locatore, ma soltanto nell’ipotesi di mancanza della controprestazione. La lettura della situazione da parte della Cassazione è assolutamente innovativa: innanzitutto l’esecuzione dei lavori successivamente alla stipula del contratto è irrilevante, attesa la preesistente situazione di pericolosità dell’immobile. D’altronde, nessuna prova era stata fornita dalla locatrice in ordine alla conformità a norme di legge e regolamentari della descritta situazione dell’impianto elettrico. Tutti i lavori, risultavano autorizzati dalla locatrice. Il problema elettrico era emerso nel corso dei lavori, la cui gravità era tale da indurre il direttore dei lavori alla loro immediata sospensione, attesa la situazione di “grave pericolo con rischio di folgorazione”, che si era creata. Appare evidente che il vizio preesisteva: altrettanto chiaramente, quel vizio non appariva in alcun modo accertabile e riconoscibile dal conduttore al momento della sottoscrizione del verbale di consegna. Pertanto, l’evidente situazione di assoluta inutilizzabilità del locale rendeva legittima la sospensione del pagamento dei canoni di locazione. La Corte di legittimità ha più volte affermato il principio di diritto secondo il quale la sospensione del canone è pienamente legittima in tutte le ipotesi di impossibilità totale del godimento del bene. Cass., III sez. civ., sentenza n. 8637/2016.

AVVERTENZA: I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il lavoro di un professionista qualificato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza legale on-line oppure fissare un appuntamento  per un parere tecnico. Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle informazioni contenute nel sito.