Quando l’assicurazione risarcisce il DANNO MORALE?
Ci sono casi in cui, oltre al danno biologico, l’assicurazione risarcisce anche il danno morale, ma quando?
La domanda è semplice: in quali casi la vittima dell’incidente stradale ha diritto al risarcimento del danno morale, oltre agli altri danni eventualmente subiti? Dipende. In realtà nella pratica non c’è alcun automatismo nel riconoscimento e nella liquidazione del danno morale (che concretamente è la sofferenza o il turbamento patiti a seguito dell’incidente stradale). Il danneggiato dal sinistro che richiede all’assicurazione (anche) il risarcimento del danno morale dovrà fornire le prove, specialmente se dall’incidente sono derivate lesioni non gravi (c.d. lesioni di lieve entità o micropermanenti, cioè che nella valutazione numerica eseguita dal medico, siano inferiori a 9 punti di invalidità). La parte lesa che chiede il ristoro del danno morale dovrà, pertanto, allegare tutte le circostanze utili all’apprezzamento della lesione risentita in termini di “turbamento”. Ma la cosa fondamentale è che tale voce di danno si distingue da quello biologico e va quindi liquidato a parte. Nel caso specifico il danneggiato si era limitato a domandare il risarcimento del danno morale in aggiunta al danno biologico, senza però argomentare la sofferenza subita. La Corte di Cassazione esaminati gli atti di causa ha stabilito che il ricorrente per ottenere il risarcimento del danno morale deve fornire le prove della sofferenza, avrebbe cioè dovuto supportare la richiesta con l’allegazione dei fatti. Cassazione Civile, sentenza n. 17209/2015.