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Responsabilità medica, svolta: il paziente deve provare l’errore

Sara Mascitti > News  > Responsabilità medica, svolta: il paziente deve provare l’errore

Responsabilità medica, svolta: il paziente deve provare l’errore

responsabilità medica

 

È presto per dire se sarà il paziente a dover dimostrare la colpa del professionista, certo è che dopo la sentenza del tribunale di Milano, molti parlano di “svolta”

È presto per dire se sarà il paziente a dover dimostrare la colpa del professionista, certo è che dopo la sentenza del tribunale di Milano, molti parlano di “svolta” sulla responsabilità medica. Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Ordine dei medici di Milano, ha affermato: “È una sentenza storica”. La pronuncia dei giudici milanesi riguarda un caso di paralisi delle corde vocali. La sentenza, ha stabilito che non è il medico a dover provare la propria correttezza professionale, ma al contrario è il paziente che deve provare la colpa del medico. Il cambiamento di rotta sulla responsabilità medica è evidente. “Importante, inoltre – prosegue Rossi – è anche il fatto che la sentenza, in base alla legge, riconosca che la presunta colpa si prescrive in 5 anni e non in 10 come in precedenza”. Non è mancato il commento di Renato Balduzzi, ex ministro della Salute e oggi componente del Csm, che da sempre a favore del c.d. ‘alleggerimento’ della colpa lieve del medico, afferma che si tratta di una sentenza che “va letta come una sollecitazione a riconsiderare la giurisprudenza in materia”. Per l’ex ministro però “non è una pronuncia nuova, c’era già stato un tribunale di merito che aveva interpretato la norma in questa direzione ma la Cassazione, poi, aveva invece confermato l’orientamento tradizionale” sulla responsabilità medica. “Per questo penso che la decisione sia da leggere come una sollecitazione alla Cassazione a riconsiderare la giurisprudenza”. Da un punto di vista tecnico, nulla cambia per le struttura sanitarie, la cui responsabilità medica è comunque di tipo “contrattuale” ex articolo 1218 c.c.. Il risultato però sarebbe dirompente: se il paziente/danneggiato agisce in giudizio nei confronti del solo medico con il quale è venuto in “contatto” presso una struttura sanitaria, la responsabilità risarcitoria del medico va affermata soltanto in presenza degli elementi costitutivi dell’illecito ex articolo 2043 c.c. che l’attore ha l’onere di provare; se nel caso suddetto oltre al medico è convenuta dall’attore anche la struttura sanitaria, la disciplina delle responsabilità andrà distinta, con conseguente diverso atteggiarsi dell’onere probatorio e diverso termine di prescrizione del diritto al risarcimento; senza trascurare tuttavia che, essendo unico il “fatto dannoso”, qualora le domande risultino fondate nei confronti di entrambi i convenuti, essi saranno tenuti in solido al risarcimento del danno a norma dell’articolo 2055 c.c. Resta ora da comprendere la portata di questa sentenza: se farà giurisprudenza nei confronti di tutti i medici o se, con un’interpretazione restrittiva, avrà un’efficacia limitata al solo ambito ospedaliero. Tribunale di Milano – Sezione I civile – Sentenza 17 luglio 2014.

AVVERTENZA: I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il lavoro di un professionista qualificato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza legale on-line oppure fissare un appuntamento  per un parere tecnico. Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle informazioni contenute nel sito.

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