POSSO ESSERE RISARCITO PER UN DANNO COLLEGATO ALLA MANCATA MANUTENZIONE DELLE STRADE PUBBLICHE?
Ebbene sì, la legge contempla esplicitamente questa ipotesi riconoscendo al soggetto
danneggiato l’integrale risarcimento del danno.
Frequenti e numerosi sono le richieste di risarcimento danni a fronte di buche stradale non visibili nè segnalate, per questo molto spesso ci si chiede chi sarà a risarcire il danno provocato ad esempio da una buca non visibile e non segnalata.
Il risarcimento del danno per mancata manutenzione delle strade trova inquadramento
nella tematica, oggetto di una oramai consolidata elaborazione giurisprudenziale, ossia
della responsabilità della pubblica amministrazione per danni collegati alla
manutenzione delle strade pubbliche o aperte al pubblico.
Il danneggiato, qualora invochi la responsabilità della P.A. (o il gestore) in relazione a
danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale, non è
onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell’esistenza di
una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente – come di
regola per l’invocazione dell’art. 2051 c.c.- dell’evento dannoso e del nesso causale fra la
cosa e la sua verificazione (Corte di Cassazione 1 ottobre 2004, n. 19653).
La responsabilità dei Comuni, sussiste ex art. 2051 c.c. e, pertanto opera una presunzione
di responsabilità a carico dell’ente pubblico nella qualità di custode della strada che si può
esonerare solo provando il caso fortuito.
La responsabilità della Pubblica Amministrazione per omessa o cattiva manutenzione
delle pubbliche strade, discende da disposizioni normative che impongono agli enti
territoriali (Comuni, Province, Regioni) obblighi di manutenzione e sicurezza delle stesse
oltre che di tutte le altre aree urbane calpestabili (piazze, marciapiedi…). Perché si possa
parlare di responsabilità per omessa o cattiva manutenzione delle strade, è necessario
che sussista in capo al privato danneggiato un diritto o un interesse giuridicamente
rilevante, meritevole di tutela davanti l’Autorità Giudiziaria.
Esempi di insidia o trabocchetto
Numerosi sono gli esempi di insidia o trabocchetto che possono essere risarciti, tra questi
le ipotesi più frequenti sono:
– fondo stradale scivoloso o sconnesso;
– guardrail interrotto;
– banchine laterali danneggiate;
– tombino o chiusino sfondato o rialzato;
– lavori in corso non segnalati o mal posizionati;
– semaforo mal funzionante e così via.
Si rammenta, altresì, che la mancata o non corretta apposizione della relativa segnaletica
costituisce un’ipotesi tipizzata di insidia stradale. Difatti, il Codice della Strada al fine di
garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione ed a prevenire gli incidenti stradali,
sancisce, a carico degli enti proprietari, l’obbligo di provvedere all’apposizione e alla
manutenzione della segnaletica, che deve essere installata in presenza di una reale
situazione di rischio non percepibile con tempestività da chi osservi le normali regole di
prudenza. Aspetti da non tralasciare per il raggiungimento di questo tipo di risarcimento
sarà allegare agli atti di causa, testimonianze, foto ritraenti il luogo del sinistro, la chiamata della Polizia Municipale con conseguente verbale da loro redatto constatante la
stessa modalità del sinistro descritta negli atti di causa.
Quindi, all’esito dell’istruttoria, l’attore deve aver provato sia il pregiudizio che la
derivazione causale di tale pregiudizio dalla presenza di una buca sul manto stradale e,
quindi, dalla cattiva o omessa manutenzione della strada da parte del Comune.
In mancanza di foto che ritraggono l’anomalia della strada (solitamente prova
precostituita “principe” in controversie come quella in discorso) non è dato comprendere
al Giudice se la buca presente sul manto stradale fosse evidente e visibile al momento del
sinistro (un dato molto importante è anche l’orario in cui avviene il sinistro), o se la vittima
ben avrebbe potuto evitarla, semplicemente adottando la particolare attenzione dovuta per
salvaguardare la propria incolumità nell’uso ordinario e diretto del bene demaniale.
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