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Ritardo nella consegna del bagaglio? Condannata la compagnia

Sara Mascitti > News  > Ritardo nella consegna del bagaglio? Condannata la compagnia

Ritardo nella consegna del bagaglio? Condannata la compagnia

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La Cassazione Civile, esamina il caso di una passeggera in viaggio di nozze a cui non viene consegnato il bagaglio all’atterraggio e della compagnia area riconosciuta responsabile del ritardo.

La consegna del bagaglio avveniva dopo ben due settimane dal volo di andata in occasione del viaggio di nozze. Inutile precisare che la donna aveva quindi soggiornato in Venezuela, senza le proprie “cose”, impossibilitata a partecipare ad escursioni e cena di gala. La passeggera chiedeva quindi il risarcimento del danno per il ritardo della consegna del bagaglio e per la vacanza rovinata. Il Tribunale aveva ritenuto che nulla fosse dovuto a tale titolo, mancando la prova sulla lesione di diritti inviolabili della persona e sul nesso con la ritardata consegna dei bagagli. La III Sezione civile della Corte di Cassazione, in dettaglio motivava così sulla responsabilità della compagnia aerea: il “vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci”, e la responsabilità per danni da ritardo risulta comunque esclusa ove il vettore aereo, nell’ambito del trasporto internazionale, “dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”. Rileva, inoltre che, in ipotesi di trasporto e consegna del bagaglio, “la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o i ritardo è limitata alla somma di 1.000 diritti speciali di prelievo per passeggero”, facendo salva la dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, a fronte del pagamento di un’eventuale tassa supplementare. Quindi a parere della corte solo in presenza di questo tipo di dichiarazione, la compagnia aerea sarebbe tenuta al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che non dia prova che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna del bagaglio a destinazione. Vi è anche una pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione Europea (sentenza del 6 maggio 2010, in C-63/09) dove si afferma che la nozione di “danno” (di cui alla Convenzione di Montreal), ai fini della limitazione della responsabilità del vettore aereo per la fattispecie di perdita del bagaglio, include tanto il danno materiale quanto il danno morale. A tale nozione omnicomprensiva di danno si riferisce, quindi, l’art. 22, c. 2, che quantifica e circoscrive la responsabilità del vettore aereo in ipotesi di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo. La Cassazione espone il seguente principio di diritto: “Ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (recante l’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale), ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile del ritardo nella consegna del bagaglio al passeggero (art. 19 della Convenzione), la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore fissata (nella misura di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero) dall’art. 22, n. 2, della Convenzione opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, sia nella sua componente meramente patrimoniale, che in quella non patrimoniale, da risarcirsi, quest’ultima, (allorquando, come nella specie, trovi applicazione il diritto interno) ai sensi dell’art. 2059 c.c., come conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati”. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 14/07/2015 n° 14667

AVVERTENZA: I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il lavoro di un professionista qualificato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza legale on-line oppure fissare un appuntamento  per un parere tecnico. Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle informazioni contenute nel sito.