Se il Braccialetto elettronico non è disponibile?
Fino a poco tempo fa la risposta era semplice: senza il braccialetto elettronico l’imputato resta in carcere, oggi non è più automatico.
Se il Giudice decide l’applicazione degli arresti domiciliari, aggiungendo il braccialetto elettronico, quest’ultimo secondo la recente sentenza della Cassazione “rappresenta una cautela che il giudice può adottare, se lo ritiene necessario, non (…) per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione” ma piuttosto ai fini del giudizio sulla “capacità effettiva dell’indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l’impegno di installare il braccialetto elettronico e di osservare le relative prescrizioni”. Quindi non può subordinarsi la concessione dei domiciliari alla disponibilità del braccialetto elettronico. La Cassazione, ha quindi stabilito che se il giudice decide di adottare il braccialetto elettronico, al fine di “testare” la capacità dell’imputato di autolimitarsi, vuol dire che in ogni caso ha voluto una misura diversa dal carcere, quale la detenzione domiciliare (detti comunemente “arresti domiciliari”), e che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte a prescindere dal braccialetto, del quale quindi si può anche fare a meno. Questo il ragionamento seguito dalla Suprema Corte, che compie, dunque, un netto cambio di rotta, rispetto al passato. Se in passato si era affermato che le risorse (anche economiche) dello Stato sono limitate, e così lo sono anche i braccialetti elettronici, oggi si aggiunge che non possono per questo essere penalizzati i detenuti in carcere che vengono lasciati in attesa. Così l’imputato, senza braccialetto in dotazione, si è visto aprire le porte del carcere. E la sentenza è destinata, probabilmente, ad aprire le porte di molte altre celle. Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 35571/15.