Separazione e divorzio istruzioni per l’uso
Separazione e divorzio: cosa sono, come funzionano e come stanno cambiando
Con la separazione i coniugi non pongono fine al matrimonio, ma sospendono alcuni effetti nell’attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. La separazione può essere legale (consensuale o giudiziale) o semplicemente “di fatto”, cioè conseguente all’allontanamento di uno dei coniugi, senza l’intervento di un Giudice. La separazione legale è una delle condizioni (la più frequente in verità) per poter addivenire al divorzio.
Con il divorzio invece viene pronunciato lo scioglimento del matrimonio (o meglio la cessazione degli effetti civili se è stato celebrato matrimonio concordatario con rito religioso, cattolico o di altra religione riconosciuta dalla Stato italiano). Col divorzio vengono a cessare definitivamente gli effetti del matrimonio, sia sul piano personale (uso del cognome del marito, etc.) e sia sul piano patrimoniale. A partire dal novembre 2014 è stato definitivamente convertito in legge (dal Parlamento il decreto- legge 12/9/2014, n. 132) il decreto intitolato Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, che ha ad oggetto anche importanti novità per i procedimenti di separazione e divorzio. Il provvedimento, da alcuni enfatizzato come introduttivo del cosiddetto divorzio breve, ha tutt’altro contenuto; la “Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale” è un modello di concisione che non accorcia l’attuale tempo necessario per ottenere il divorzio, fissato in tre anni dalla separazione, ma si limita a stabilire (art. 6) che, i coniugi possono, assistiti da almeno un avvocato per parte, raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio civile (se era stato celebrato in Comune): se non c’è accordo, questa soluzione non è percorribile, ed è indispensabile rivolgersi al Tribunale. Alla negoziazione assistita si può ricorrere anche per raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale o per conseguire una soluzione consensuale di modifica delle condizioni di separazione e divorzio. Tali possibilità sono riservate alle famiglia in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi del terzo comma dell’art. 3 della L. 5/2/1992, n. 104, o economicamente non autosufficienti. Raggiunto l’accordo deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente. Questi, comunicherà agli avvocati il nullaosta per i successivi adempimenti.