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Separazioni e divorzi senza passare dai tribunali

Sara Mascitti > News  > Separazioni e divorzi senza passare dai tribunali

Separazioni e divorzi senza passare dai tribunali

C’è chi ha descritto l’intervento normativo come la soluzione al problema di snellimento delle pratiche di separazione e divorzio, potendo così trovare finalmente pratica attuazione e facendo comparire l’Italia, di colpo, nella lista dei paesi dove separarsi e divorziarsi è più semplice.  È stata infatti introdotta in Italia la “negoziazione assistita”, con lo scopo di semplificare i procedimenti legati alle crisi coniugali, orientandoli verso una definizione privata, con l’aiuto di un avvocato o addirittura direttamente davanti all’ufficiale dello stato civile, senza quindi alcun coinvolgimento del Tribunale. Ma vediamo più nel dettaglio la novità che si prevede essere di maggiore applicazione.  Convenzione di negoziazione assistita da un Avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. I coniugi possono procedere alla separazione o al divorzio con l’ausilio di un avvocato. Tale nuova regolamentazione non può applicarsi però in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, o di figli economicamente non autosufficienti. L’accordo raggiunto a seguito della convenzione, produce gli stessi effetti della decisione del giudice. Sarà compito dell’avvocato redigere un “accordo” poi sottoscritto dalle parti e da lui autenticato, sulla base del quale si può poi procedere alla separazione o al divorzio. Tale accordo deve poi essere trasmesso, a cura dell’avvocato, entro 10 giorni all’Ufficiale di stato civile del Comune presso il quale il matrimonio era stato trascritto (se si tratta di matrimonio religioso) o iscritto (nel caso di matrimonio civile).  Il termine previsto per la proposizione della domanda di scioglimento o cessazione degli  effetti civili decorre dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un avvocato, ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’Ufficiale dello stato civile.  Nulla di mutato invece per quanto concerne la tempistica: il divorzio potrà infatti essere richiesto non prima di tre anni dall’accordo dei coniugi.

 AVVERTENZA: I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il lavoro di un professionista qualificato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza legale on-line oppure fissare un appuntamento  per un parere tecnico. Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle informazioni contenute nel sito.