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Si può chiedere l’affidamento esclusivo dei figli? Se si, quando?

Sara Mascitti > News  > Si può chiedere l’affidamento esclusivo dei figli? Se si, quando?

Si può chiedere l’affidamento esclusivo dei figli? Se si, quando?

Solitamente il rapporto tra i genitori ed i figli viene improntato al rispetto della cd. bigenitorialità ossia tutti
i minori hanno il diritto alla presenza, assistenza e mantenimento da parte di entrambi i genitori, ma
soprattutto di avere la possibilità di instaurare un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Ciononostante, la legge prevede che un genitore possa chiedere il cd. affidamento esclusivo o super
esclusivo dei propri figli quando tale soluzione risulta l’unica idonea ad assicurare il benessere psicofisico,
morale e materiale della prole.
Vediamo in quali casi.
La condotta dell’altro genitore deve poter essere considerata come inidonea e/o pregiudizievole per la
crescita e la cura della prole e ne possono essere indici sintomatici il disinteressamento totale sia morale
che materiale che rende difficoltoso per l’altro genitore adempiere ai propri doveri e alle decisioni più
elementari, l’assunzione di un atteggiamento conflittuale o finanche di rifiuto nei confronti della prole tale da suscitare un pregiudizio psicologico, la dipendenza da sostanze alcoliche e/o stupefacenti tale da
rendere l’individuo incapace di provvedere ad un’altra persona e/o l’assunzione di comportamenti immorali
e antigiuridici, anche se non seguite da condanne penali.
Ovviamente deve essere valutata anche l’idoneità genitoriale di colui il quale ne fa richiesta per evitare che
tale strumento venga utilizzato solo come “ripicca” nei confronti dell’altro tant’è che quand’anche disposto
ne può essere invocata la revoca o la modifica.
L’affidamento esclusivo mantiene comunque la necessità di consultare e condividere le scelte relative ai
bisogni dei figli con l’altro genitore relativamente alle scelte di cd. straordinaria amministrazione;
diversamente, in caso di affidamento cd. superesclusivo, non è necessario il consenso dell’altro neanche
per tali tipi di decisioni.
Tali tipi di affidamento, inoltre, non incidono automaticamente sulla titolarità della patria potestà, salvo si
agisca anche per la sua decadenza.
Il provvedimento, infine, deve motivare specificatamente il pregiudizio potenzialmente arrecabile e le
cause che hanno determinato la qualificazione di inidoneità.

 

Avv. Sara Micci