Procedura esecutiva: quando può essere sospesa?
Esistono almeno tre ipotesi in cui il Giudice può disporre la sospensione della procedura esecutiva in corso. In caso di opposizione all’esecuzione, la richiesta può essere avanzata sia dal debitore che dal terzo qualora dimostrino la presenza di gravi motivi, ma essa può essere disposta anche quando ne fanno richiesta, entro certi termini, tutti i creditori muniti di titolo esecutivo e per un massimo di ventiquattro mesi. Su tali richieste, il Giudice provvede con ordinanza reclamabile. Con l’introduzione della L. 3/2012, e quindi della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, è stata introdotta un’ulteriore ipotesi. Al fine di comporre la situazione di crisi...
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